IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Roggero Silvia, cittadina italiana, nata a Torino il 23 settembre 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Torino in data 22 giugno 2004 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 24 settembre 2007; Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 15 gennaio 2008; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino in data 11 ottobre 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Roggero Silvia, cittadina italiana, nata a Torino il 23 settembre 1980, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati l'esercizio della professione in Italia.