IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza della sig.ra Pregu Eva, cittadina albanese, nata a
Durazzo  (Albania)  il  25 aprile 1978, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   16   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Avokat» conseguito in
Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea  in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi
di  Perugia  in  data  18  aprile  2002  e  che detto titolo e' stato
riconosciuto   valido   in   Albania   per   l'iscrizione  all'Ordine
professionale  albanese  e  del  titolo di Master universitario di II
livello  «Giuristi  internazionali»  conseguito  presso l'«Alma Mater
studiorum-Universita' di Bologna» nell'anno accademico 2007/2008;
  Considerato  che l'istante e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e
Avokateve te Shqiparise Keshilli drejtues» dal 30 marzo 2008;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ravenna come attestato in
data 15 dicembre 2008;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 6 marzo 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
  Visto  l'art. 9  del  decreto  legislativo n.  286/1998  cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un
numero  indeterminato  di  rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla Questura di Ravenna, come da
quest'ultima confermato in data 7 giugno 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla sig.ra Pregu Eva, cittadina albanese, nata a Durazzo (Albania)
il  25 aprile 1978, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.