L'AUTORITA'

  Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009;
  Vista  la  legge  5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle
imprese   editrici   e   provvidenze  per  l'editoria»  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del
diritto d'autore»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005, n. 177, recante:
«Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  27  febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante  proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative e
disposizioni  finanziarie  urgenti» e, in particolare, l'art. 41-bis,
comma  2,  che  ha  modificato  l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto
1981,  n. 416, disponendo che il controllo delle societa' editrici di
giornali   quotidiani   o  di  periodici  a  questi  equiparati  puo'
consistere  in  un  controllo  indiretto,  e che la partecipazione di
controllo  in  societa'  editrici  puo'  essere  intestata a societa'
fiduciarie  tenute  a  comunicare a questa Autorita' i nominativi dei
fiducianti;
  Considerata,  pertanto, la necessita' di modificare ed integrare il
regolamento  approvato  con  la delibera n. 666/08/CONS e la relativa
modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
  Ritenuto  opportuno  introdurre  un  nuovo  modello che consenta di
conoscere   i   nominativi   dei  fiducianti,  nei  casi  in  cui  la
partecipazione di controllo delle societa' editrici di cui all'art. 1
prima citato sia intestata a societa' fiduciarie;
  Considerata,  altresi',  la necessita' di acquisire i dati relativi
all'utilizzazione  dei  diritti  d'autore  da  parte  delle emittenti
radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite
all'Autorita' dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248;
  Ritenuto  opportuno  estendere  l'obbligo di comunicazione anche ai
fornitori  di  contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005,
art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al
registro  degli  operatori  di  comunicazione di cui alla delibera n.
666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b);
  Udita  la  relazione  dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,   relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.

         Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti


  1.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  8 dell'allegato A e' inserito il
seguente  comma:  «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art.
2,  comma  1,  lett.  h)  n.  1  ed i) n. 1, ove la partecipazione di
controllo  delle  societa' cui sono intestate le azioni o quote della
societa' iscrivenda al Registro, sia intestata a societa' fiduciarie,
queste  ultime  sono  tenute  a dare comunicazione dei nominativi dei
fiducianti,  mediante  una  dichiarazione  redatta secondo il modello
12/3/ROC».
  2.  Il  comma  3  dell'art.  8  e'  sostituito  dal seguente: «Ogni
variazione  di  fatti,  negozi  giuridici,  accordi che costituiscono
oggetto di dichiarazione e' comunicata al registro mediante i modelli
12/1/ROC,    12/2/ROC   o   12/3/ROC,   entro   trenta   giorni   dal
perfezionamento della variazione».