L'AUTORITA' Nella sua riunione del Consiglio del 16 aprile 2009; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modificazioni; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Norme di tutela del diritto d'autore»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 41-bis, comma 2, che ha modificato l'art. 1, commi 4 e 6, legge 5 agosto 1981, n. 416, disponendo che il controllo delle societa' editrici di giornali quotidiani o di periodici a questi equiparati puo' consistere in un controllo indiretto, e che la partecipazione di controllo in societa' editrici puo' essere intestata a societa' fiduciarie tenute a comunicare a questa Autorita' i nominativi dei fiducianti; Considerata, pertanto, la necessita' di modificare ed integrare il regolamento approvato con la delibera n. 666/08/CONS e la relativa modulistica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative; Ritenuto opportuno introdurre un nuovo modello che consenta di conoscere i nominativi dei fiducianti, nei casi in cui la partecipazione di controllo delle societa' editrici di cui all'art. 1 prima citato sia intestata a societa' fiduciarie; Considerata, altresi', la necessita' di acquisire i dati relativi all'utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorita' dalla citata legge del 18 agosto 2000, n. 248; Ritenuto opportuno estendere l'obbligo di comunicazione anche ai fornitori di contenuti, di cui al d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, art. 2, lett. d), inseriti tra i soggetti obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, lettera b); Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 dell'allegato A e' inserito il seguente comma: «2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle societa' cui sono intestate le azioni o quote della societa' iscrivenda al Registro, sia intestata a societa' fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC». 2. Il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione e' comunicata al registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione».