IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica,
                coreutica e musicale e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'Istituto «Scuola quadriennale di
psicoterapia  ad  indirizzo  sistemico  relazionale  ed  orientamento
etno-sistemico-narrativo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare  un  corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via
San Crisogono, 37/39, per un numero massimo degli allievi ammissibili
a  ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60
unita';
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 aprile 2009;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dallo  Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del 13 maggio 2009 trasmessa con nota
prot. 195 del 14 maggio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola quadriennale di
psicoterapia  ad  indirizzo  sistemico  relazionale  ed  orientamento
etno-sistemico-narrativo»  e'  abilitato  ad  istituire e ad attivare
nella  sede  principale  di Roma - via San Crisogono, 37/39, ai sensi
delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  del regolamento stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 2009

                                      Il capo del Dipartimento: Masia