IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001  e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato
dai  presidenti  delle regioni e delle province autonome interessate,
il  compito  di  approvare il progetto preliminare e definitivo delle
opere;
  Vista  la  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  che all'art. 13 reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,  come  da  ultimo modificato dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia di espropriazione per pubblica utilita', e
visti, in particolare:
   l'art.   9,   il   quale   dispone   che  il  vincolo  preordinato
all'esproprio  ha un termine di durata di cinque anni, fermo restando
che tale vincolo puo' essere motivatamente reiterato;
   l'art.  10,  che, per l'ipotesi che l'opera pubblica o di pubblica
utilita'  non sia prevista dal piano urbanistico generale, stabilisce
che  l'apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio puo' essere
disposta  mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma
ovvero  un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico;
   l'art.  39,  il  quale  dispone che nel caso di reiterazione di un
vincolo  preordinato  all'esproprio  e'  dovuta  al  proprietario una
indennita'  commisurata all'entita' del danno effettivamente prodotto
e  che,  qualora  non  sia prevista la corresponsione dell'indennita'
negli  atti  che determinano la reiterazione del vincolo, l'autorita'
che  l'ha  disposta  e'  tenuta  a  liquidare  l'indennita', entro il
termine  di  due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata
domanda  di  pagamento, ed a corrisponderla entro i successivi trenta
giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163 e s.m.i.,
recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture  in  attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e
visti, in particolare:
   l'art.  163,  che  attribuisce  la  funzione  di  supporto  per le
attivita'  di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  che  puo'  in  proposito avvalersi di apposita «struttura
tecnica di missione»;
   l'art.  165,  comma 7, il quale dispone, con specifico riferimento
alle  infrastrutture  strategiche e insediamenti produttivi, che, per
effetto  dell'approvazione  del progetto preliminare, gli immobili su
cui  e'  localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio  ai  sensi  del  menzionato  art.  10  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001,  anche  in  mancanza  di
espressa menzione del vincolo stesso nella delibera di approvazione;
   l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  concernente  la «attuazione della legge n. 443/2001, per la
realizzazione  delle  infrastrutture  e degli insediamenti produttivi
strategici  e  di  interesse  nazionale», come modificato dal decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
  Visto  l'art.  12,  comma  8-quinquiesdecies,  della legge 2 aprile
2007,  n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
che  ha  disposto  la  revoca  delle  concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A.  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato  il  7 agosto 1991 e che ha
altresi' sancito che gli effetti della revoca di dette concessioni si
estendono  a  tutti  i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A.
con i General Contractor in data 15 ottobre 1991, ivi compreso quello
stipulato  con  il  General  Contractor  Cepav Due, affidatario della
progettazione e della realizzazione della tratta Milano-Verona;
  Visto   l'art.  12  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, che ha abrogato la
revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A., e che ha sancito
altresi'  che  le  convenzioni  stipulate  con  i  General Contractor
«continuano senza soluzione di continuita' con RFI S.p.A.»;
  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  visti in
particolare  l'art.  18,  concernente  il  «Fondo  infrastrutture», e
l'art. 21, che ha stanziato contributi quindicennali di 60 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dal  2009  e  150  milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2010,  per  la prosecuzione degli interventi di
realizzazione   delle   opere  strategiche  di  preminente  interesse
nazionale di cui alla legge n. 443/2001;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1
della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  primo Programma delle
infrastrutture  strategiche,  che include, nell'ambito del «Corridoio
plurimodale   padano»   alla   voce   «Sistemi  ferroviari»,  l'«Asse
ferroviario    sull'itinerario    del    corridoio    5    Lione-Kiev
(Torino-Trieste)»;
  Vista  la  delibera  5 dicembre 2003, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n.
132/2004),  con  la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  3 del decreto legislativo n. 190/2002 ha approvato, con le
prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea
AV/AC Milano-Verona»;
  Vista  la  delibera  18  marzo  2005,  n.  1 (Gazzetta Ufficiale n.
150/2005),  con  la quale questo Comitato, ha approvato, tra l'altro,
l'aggiornamento   del  dossier  di  valutazione  della  «linea  AV/AC
Milano-Verona-Padova-Venezia»,      limitatamente     alla     tratta
Milano-Verona (nodo di Verona incluso);
  Vista  la  delibera  6  aprile  2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006  S.O.),  con  la  quale  questo Comitato - nel rivisitare il
primo  Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato nel
novero di dette opere la «linea AV/AC Milano-Verona»;
  Vista  la  delibera  5  aprile  2007,  n.  13  (Gazzetta  Ufficiale
n.164/2007),   con  la  quale  questo  Comitato -  sulla  base  della
situazione venutasi a creare per effetto delle disposizioni di cui al
citato art. 12 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n.
40/2007,  che  ha  disposto  tra l'altro, la revoca delle concessioni
rilasciate  alla  TAV  S.p.A.  per  le  tratte  AV/AC  Milano-Genova,
Milano-Verona  e Verona-Padova - ha espresso una valutazione positiva
sulle  nuove  modalita'  progettuali  e  realizzative  della  1ª fase
funzionale    della    «linea   AV/AC   Milano-Verona:   sub   tratta
Treviglio-Brescia»,  e ha invitato il Ministro delle infrastrutture a
sottoporre   all'approvazione   di   questo   Comitato   il  progetto
definitivo, relativamente solo alla detta sub tratta;
  Visto  il  documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF)
relativo  al  triennio 2009-2011 - Allegato Infrastrutture, sul quale
questo  Comitato  si e' espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, e
nel  quale  la  realizzazione  di  alcuni  assi  ferroviari,  tra cui
«Milano-Verona»,  e'  stata  inserita  tra  le  opere  prioritarie da
avviare nel periodo indicato;
  Vista  la  nota 5 maggio 2009, n. 0018801, con la quale il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione
istruttoria  concernente  la proposta di reiterazione, ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  327/2001  e  dell'art. 165 del decreto legislativo n.
163/2006,   del  vincolo  preordinato  all'esproprio  sugli  immobili
interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona»;
  Vista  la  nota  8 maggio 2009, n. A1.2009.0069304, con la quale il
Presidente della Regione Lombardia ha confermato di concordare con la
proposta  di  cui  sopra,  evidenziando  la  necessita' di una celere
approvazione del progetto definitivo dello stralcio Treviglio-Brescia
in  relazione alla strategicita' della tratta ed alla connessione con
l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.Mi.);
  Considerato che alla suddetta sub tratta Treviglio Brescia e' stato
assegnato il codice CUP J41C07000000001;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del  rappresentante  del Ministero
dell'economia e delle finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze  della  istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
   a)  che  stante  l'imminente  scadenza del termine quinquennale di
efficacia    del    vincolo   preordinato   all'esproprio   derivante
dall'approvazione  della  delibera n. 120/2003, e l'impossibilita' di
approvare  entro  tale termine il progetto definitivo, RFI ha chiesto
di proporre a questo Comitato la reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio    sulle    aree    interessate   dalla   realizzazione
dell'intervento:
    che  l'impossibilita'  di  approvare il progetto definitivo della
linea  AV/AC Milano-Verona entro il termine quinquennale deriva dalle
vicende  connesse  all'entrata  in  vigore  del citato art. 12, comma
8-quinquiesdecies,   della   legge  n.  40/2007  di  conversione  del
decreto-legge  n.  7/2007  e piu' specificamente dal fatto che solo a
seguito   dell'entrata   in  vigore  del  decreto-legge  n.  112/2008
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  133/2008 il General
Contractor  Cepav  Due,  il cui rapporto convenzionale con TAV S.p.A.
era  stato nel frattempo caducato, e' divenuto nuovamente il titolare
della   progettazione   e   della  realizzazione  dell'intera  tratta
Milano-Verona;
    che  gli  eventuali  oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei
proprietari  degli  immobili  gravati  dal  vincolo,  per  un importo
stimato  pari  a  8.896.242,30  euro, dovranno essere reperiti tra le
risorse  stanziate  per  la  realizzazione  del Programma delle opere
strategiche;
   b)  che  sussistono i presupposti richiesti degli articoli 9, 10 e
39  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 327/2001 per la
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto:
    la  reiterazione  del vincolo derivante - ai sensi dell'art. 165,
comma  7, del decreto legislativo n. 163/2006 - dall'approvazione del
progetto   preliminare   di   cui   alla   delibera  n.  120/2003  e'
indispensabile  per  assicurare  la piena attuazione delle previsioni
del DPEF 2009-2011;
    il  progetto  preliminare  approvato  con la delibera n. 120/2003
mantiene inalterata la sua validita';
    la  reiterazione  del  vincolo appare, altresi', giustificata dal
fatto  che  trattasi  della  prima  reiterazione,  determinata  dalle
circostanze  sopra  indicate,  e dal fatto che, riguardando tutti gli
immobili  gia'  gravati  dal  vincolo  derivante  dall'adozione della
delibera  n.  120/2003,  non si determinano disparita' di trattamento
tra i proprietari interessati;
    la  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio appare
indispensabile   e   urgente   poiche',   qualora  non  si  addivenga
tempestivamente   al   rinnovo  dello  stesso,  le  aree  interessate
potrebbero  essere  destinate  ad  altri fini, con la conseguenza che
risulterebbe precluso o molto piu' oneroso realizzare l'opera;
                              Delibera:
  1.  E'  confermata  la  deliberazione  5  dicembre  2003,  n.  120,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 132/2004, di approvazione del
progetto  preliminare  della  «linea  AV/AC  Milano-Verona»,  con  le
prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti allegate alla citata delibera, con conseguente reiterazione
a  decorrere  dal  9  giugno  2009,  ai sensi e per gli effetti degli
articoli  9  e  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
327/2001,  e  s.m.i.,  e  dell'art.  165  del  decreto legislativo n.
163/2006,   del  vincolo  preordinato  all'esproprio  sugli  immobili
interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona».
  2.  Gli  eventuali  oneri  per  gli  indennizzi dovuti a favore dei
proprietari  degli  immobili  gravati dal vincolo saranno computati a
carico  delle  risorse  stanziate  per la realizzazione del Programma
delle   opere   strategiche.   Detti  oneri  dovranno  essere  quindi
puntualmente  determinati  ed  essere  esposti, pro quota, nei quadri
economici  dei  progetti definitivi delle varie tratte della linea in
questione,   che   verranno  sottoposti  a  questo  Comitato  per  la
prescritta    approvazione:   nell'occasione   il   Comitato   stesso
provvedera'  ad  assegnare  un  finanziamento  a carico delle risorse
destinate  all'attuazione  del  programma  al  fine  di assicurare la
copertura  dell'onere  pro quota in discorso, qualora non risulti nel
frattempo imputato ad altra fonte di spesa.
  3. Il soggetto aggiudicatore provvedera' a richiedere, entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella
Gazzetta  Ufficiale,  il  CUP  per  le altre tratte della linea AV/AC
Milano-Verona.

   Roma 8 maggio 2009
                                         Il vice presidente: Tremonti
Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009 Ufficio di controllo
Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3 Economia e finanze,
   foglio n. 186