IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale; Vista la Comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE; Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficolta' economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario; Vista la necessita' di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno; Ritenuta la necessita' che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni, del 8 aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. Oggetto 1. La presente direttiva e' rivolta alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 o da eventuali successive comunicazioni della Commissione europea. 2. Fino al 31 dicembre 2010, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10. 3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita' economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.