IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  87,  comma  2,  lettera  g)  del
provvedimento  suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni
della  legge  n.  327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato
periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  sulla  base  dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Visto  l'art.  1,  comma  266  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;
  Visto  l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008),  in  ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del  10  giugno  2008,  concernente  la
determinazione  del  costo  medio  orario  del  lavoro dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   esercenti  l'attivita'  di  lavanderia
industriale a valere dai mesi di gennaio 2008 e luglio 2008;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  il  suddetto costo del
lavoro,  distintamente  per  operai  e  impiegati, a valere da aprile
2009, per intervenuti aumenti contrattuali;
  Esaminato  il  rinnovo  economico del 17 dicembre 2007, relativo ai
vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro per i lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   esercenti  l'attivita'  di  lavanderia
industriale, stipulati il 17 dicembre 2007 tra FISEAUIL e FEMCA-CISL,
FILTEA-CGIL e UILTA-UIL e il 15 gennaio 2008 tra AUIL e UGL TESSILI;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Il  costo  medio  orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle
aziende esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere dal
mese  di  aprile  2009  e'  determinato,  distintamente  per operai e
impiegati nelle allegate tabelle.
  Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.