IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3 emanato in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, recante: «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visti, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere c) e g), del sopra citato decreto-legge; Considerato che si rende necessario disporre la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonche' i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attivita' degli Uffici dell'Agenzia delle entrate; Considerato altresi' che appare necessario rimodulare i termini di sospensione per gli adempimenti ed i versamenti dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, disponendo la sospensione anche in favore di contribuenti residenti in comuni colpiti dal sisma, non rientranti nel territorio provincia dell'Aquila, come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche' disporre la ripresa degli adempimenti e dei versamenti a carico dei contribuenti residenti della provincia dell'Aquila, in Comuni non colpiti dagli eventi sismici; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1. 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo devono comunque essere versate.