IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione  degli  interessi  primari  a causa eccezionali eventi
sismici  che  hanno  interessato  la  provincia  dell'Aquila ed altri
comuni  della  regione  Abruzzo  il  giorno  6  aprile 2009, ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito  con  modificazioni  dall'art.  1  della legge 27 dicembre
2002, n. 286;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine ai predetti interventi sismici;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
aprile  2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari  a  favore  dei  soggetti  residenti  nel  territorio della
provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
  Visto  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
16  aprile  2009, n. 3 emanato in qualita' di Commissario delegato ai
sensi  dell'art.  5,  comma 4, della legge 24 febbraio 1992, recante:
«Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito  la  provincia  dell'Aquila  ed  altri  comuni  della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  6,  comma 1, lettere c) e g), del
sopra citato decreto-legge;
  Considerato  che  si  rende  necessario disporre la sospensione dei
termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonche' i termini
di  prescrizione  e  di decadenza relativi all'attivita' degli Uffici
dell'Agenzia delle entrate;
  Considerato  altresi' che appare necessario rimodulare i termini di
sospensione  per  gli adempimenti ed i versamenti dei tributi gestiti
dall'Agenzia delle entrate, disponendo la sospensione anche in favore
di contribuenti residenti in comuni colpiti dal sisma, non rientranti
nel  territorio  provincia dell'Aquila, come individuati dall'art. 1,
comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche' disporre la
ripresa  degli adempimenti e dei versamenti a carico dei contribuenti
residenti  della  provincia  dell'Aquila, in Comuni non colpiti dagli
eventi sismici;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.

           Sospensione degli adempimenti e dei versamenti.


  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che,  alla  data del 6 aprile 2009, avevano il
domicilio  fiscale  nei  comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30
novembre  2009,  i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti  diversi  dalle  persone fisiche, compresi i
sostituti  d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa
nei comuni di cui al comma 1.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a  richiesta  dei  contribuenti  di cui ai commi 1 e 2, non
operano  le  ritenute  alla  fonte.  La  sospensione  si applica alle
ritenute  da  operare  ai  sensi  degli  articoli 23, 24, 25, 25-bis,
25-ter,  28,  secondo  comma,  e  29 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge
29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  gennaio  2009,  n.  2,  dell'art.  19 del decreto ministeriale 31
maggio  1999,  n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo
15  dicembre  1997,  n.  446  e dell'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo  28  settembre 1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai
sostituti  non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui al comma
1 del presente articolo devono comunque essere versate.