IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita'
di  un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti
necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 25 marzo 2009;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata   circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che  le
disciplinano,  qualsiasi  sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello  per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove  occorra,  la  regione  o  provincia  autonoma  deve provvedere a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare;
  Considerato  che,  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  ha  fatto
presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto
dall'art.  13,  comma  4,  del  decreto  legislativo n. 31/2001 e che
pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere  favorevole della
Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo
ed  esaustivo  che  contenga  tutte le informazioni dettagliate sugli
interventi  effettuati  e  le  motivazioni  che rendano eventualmente
necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  La  regione  Lazio  puo'  concedere  la  deroga  al  comune  di
Castelnuovo  di  Porto  -  Localita' Monte delle Rose per i parametri
arsenico   e  fluoruro  entro  i  Valori  Massimi  Ammissibili  (VMA)
rispettivamente di 50 Î1/4g/l, di 2,5mg/l.
  2.  I  suddetti  valori massimi ammissibili possono essere concessi
fino al 31 dicembre 2009.
  3.  E'  rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica, per quanto
concerne  le industrie alimentari presenti nel territorio interessato
dal  provvedimento  di  deroga,  degli  effetti  sui prodotti finali,
soprattutto  se  destinati  alla  distribuzione  oltre  i confini del
suddetto  territorio  e  la tempestiva comunicazione al Ministero del
lavoro  della  salute e delle politiche sociali qualora dai controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
  4.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  regione  Lazio,  al  Ministero del lavoro,della salute e delle
politiche   sociali  ed  al  Ministero  dell'ambiente  e  tutela  del
territorio  e  del  mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una
circostanziata  relazione con i risultati degli interventi effettuati
nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa
all'attuazione  dei piani di risanamento previsti corredato dei costi
e della copertura finanziaria.
  5.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni  dei  predetti  valori nell'acqua erogata quale che ne
sia  l'utilizzo,  compreso  quello  per la produzione, preparazione o
trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici
di   popolazione   per   i   quali  potrebbe  sussistere  un  rischio
particolare.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  6.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  fluoro  possono essere
concesse  dalla  regione  Lazio  a  condizione  che  in tutte le zone
interessate:
   Siano  state  informate le autorita' competenti al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;
   Sia   avvisata  la  popolazione  generale  sulla  opportunita'  di
limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
   Venga  predisposto  un opuscolo informativo in merito al fluoro da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;
   Sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo
dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di
eta' inferiore ai 14 anni.