IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello stato di emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 con la quale e' stato attribuito al capo del Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
l'incarico   di   Commissario   delegato   per   l'adozione  di  ogni
indispensabile  provvedimento  su tutto il territorio interessato dal
sisma;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754
del  9  aprile  2009  nella  quale  e'  stabilito  che il Commissario
delegato  individua  con  proprio  decreto i comuni interessati dagli
eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo;
  Visto il decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009 con il
quale  vengono  individuati  i  territori  dei comuni coinvolti dagli
eventi sismici con danni cospicui per la popolazione residente;
  Considerata  la situazione di grave emergenza in atto nella regione
Abruzzo;
  Ritenuta  quindi  la  necessita'  di  sospendere,  per  i soggetti,
pubblici  e privati, che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
colpiti  dagli  eventi sismici individuati dal menzionato decreto del
Commissario delegato, dal 6 aprile 2009 e fino al 31 dicembre 2009 il
decorso dei termini di adempimento di ogni provvedimento adottato dal
Garante  ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera a), b), c) e d) del
Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati  personali  (decreto
legislativo  30 giugno 2003, n.196); ove il decorso dei termini abbia
inizio   durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso  e'
differito alla fine del periodo;
  Riservata  ogni  valutazione sulla necessita' di adottare ulteriori
provvedimenti  di  sospensione  del  decorso  dei predetti termini in
conseguenza dell'evoluzione della situazione esistente presso le zone
interessate dagli eventi sismici;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                         Per questi motivi:

  a) sospende per i soggetti, pubblici e privati, che alla data del 5
aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria  attivita'  lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e
nei  territori  colpiti  dagli eventi sismici individuati dal decreto
del Commissario delegato del 16 aprile 2009, dal 6 aprile 2009 e fino
al  31  dicembre  2009  il decorso dei termini di adempimento di ogni
provvedimento  adottato  dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera  a), b), c) e d) del Codice in materia di protezione dei dati
personali  (decreto  legislativo 30  giugno  2003,  n.  196);  ove il
decorso  dei  termini abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo;
  b)  dispone  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 2009
                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

               Il segretario generale: Patroni Griffi