IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul valore
aggiunto;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  10  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni,  che  individua  le  modalita'  di utilizzazione degli
studi  di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause di
esclusione dall'applicazione degli stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  e  successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti  del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002,
del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze 30 marzo 1999 e 16
febbraio  2001,  afferenti  l'individuazione  delle aree territoriali
omogenee  in  relazione  alle  quali  differenziare  le  modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  del 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una
revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo
2008,  afferente  l'aggiornamento delle aree territoriali omogenee in
relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall'applicazione
degli  studi  di  settore,  per  tener  conto  del  luogo  in  cui il
contribuente svolge l'attivita' economica;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile
2006,  20  marzo  2007,  6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti
l'approvazione di studi di settore relativi alle attivita' economiche
delle  manifatture,  dei servizi, delle attivita' professionali e del
commercio;
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2
aprile 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.


Approvazione  della  revisione  congiunturale speciale degli studi di
    settore e dell'aggiornamento della territorialita' generale.

  1.  Per il periodo di imposta 2008 e' approvata, in base all'art. 8
del  decreto-legge  del  29  novembre  2008, n. 185, convertito dalla
legge  n.  2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale
degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore
delle  manifatture,  dei servizi, delle attivita' professionali e del
commercio,  di  cui  all'allegato  1,  al  fine  di tener conto degli
effetti della crisi economica e dei mercati.
  2.  I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi
di  settore  revisionati,  sono  determinati  sulla  base  della nota
tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 al presente decreto.
  3.  E'  aggiornata,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta 2008, la
territorialita'  generale a livello comunale con la riassegnazione di
sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la
metodologia seguita sono riportati in allegato 3.
  4.  I  contribuenti che, per il periodo d'imposta 2008, dichiarano,
anche  a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non  sono  assoggettabili,  per  tale  annualita', ad accertamento ai
sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.