IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  gli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla  legge  n.  208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5,
del  decreto  legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da'
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo
119,  comma  5,  della  Costituzione,  sono  rivolti  al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero  dello  sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di  sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera  c)  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   6   agosto  2008,  n.  133,  recante
«Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
  Visto  in  particolare  l'art.  6-quater  della  predetta  legge n.
133/2008,  il  quale,  al  fine  di  rafforzare  la concentrazione su
interventi  di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo
per  le  aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 prevede,
fra  l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore
delle  Amministrazioni  centrali  per  il  periodo  2000-2006  con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle  risorse  che  entro  la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate  o  programmate  nell'ambito di Accordi di programma quadro
sottoscritti   entro   la   medesima   data,   con  esclusione  delle
assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;
  Visto  inoltre  l'art. 6-quinquies della medesima legge n. 133/2008
il  quale  istituisce  nello  stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
finanziamento,  in  via  prioritaria,  di  interventi  finalizzati al
potenziamento  della  rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della  coesione  del  Paese e prevede che il fondo sia alimentato con
gli  stanziamenti  nazionali  assegnati  per  l'attuazione del Quadro
strategico  nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi
di  interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve
premiali,  fatte  salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
siano  state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal
CIPE   o   destinate   al   finanziamento   del  meccanismo  premiale
disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;
  Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-quinquies che, ai
sensi  del  principio  fondamentale  stabilito  dall'art.  117, terzo
comma,  della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle
regioni,  su  infrastrutture  di interesse strategico regionale delle
risorse  del  Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in
sede  di  predisposizione  dei  programmi finanziati dal Fondo per le
aree  sottoutilizzate,  di  cui  all'art.  61 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, e di ridefinizione dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;
  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
  Visto  in  particolare  l'art. 18, comma 1, lettere a), b) e b-bis)
del  citato  decreto-legge  n.  185/2008 il quale - in considerazione
della  eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita'   della   riprogrammazione   nell'utilizzo  delle  risorse
disponibili,  fermi  i  criteri  di  ripartizione  territoriale  e le
competenze  regionali nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  assegni  una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo  aree  sottoutilizzate  al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies, al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo
per  la  competitivita'  e  lo sviluppo di cui all'art. 1, comma 841,
della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e considerato che il rispetto
del  vincolo  di  destinazione delle risorse a favore del Mezzogiorno
(85  %)  e del Centro-Nord (15%) viene assicurato nel complesso delle
assegnazioni disposte per le finalita' di cui al citato comma 1;
  Vista  la  delibera  di  questo  Comitato  28  giugno  2007,  n. 50
(Gazzetta  Ufficiale n. 253/2007), recante l'assorbimento dei tagli e
degli  accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo
per  le  aree  sottoutilizzate  ex art. 61 legge finanziaria 2003, la
riassegnazione parziale delle revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove
assegnazioni;
  Vista  inoltre  la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n.
166  (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro
strategico  nazionale  (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per
le   aree   sottoutilizzate»  che,  con  riferimento  al  periodo  di
programmazione  2007-2013,  ha  ripartito le risorse del Fondo per un
importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;
  Vista  la  delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in
corso  di  registrazione  alla Corte di conti, con la quale e' stata,
fra   l'altro,   aggiornata  la  dotazione  del  FAS  alla  luce  dei
provvedimenti  legislativi  intervenuti  dopo l'adozione della citata
delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di
euro disponibile per il periodo 2007-2013;
  Vista  la  presa  d'atto,  da  parte della Conferenza Stato-regioni
nella  seduta  del  26  febbraio  2009,  dell'Accordo  siglato tra il
Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il
quale  sono  state  fra  l'altro  definite, alla luce delle riduzioni
complessivamente  apportate  in via legislativa, le risorse del Fondo
per  le  aree  sottoutilizzate  disponibili in favore delle regioni e
province  autonome,  valutate  in  27.027  milioni  di  euro  e delle
Amministrazioni  centrali,  per un importo di 25.409 milioni di euro,
comprensivo  dell'assegnazione  di 7.356 milioni di euro a favore del
Fondo  infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008
e  di  una prima assegnazione di 1.200 milioni di euro a carico delle
Amministrazioni  centrali rinveniente dalla ricognizione prevista dal
citato  art.  6-quater,  la cui disponibilita' e' stata accertata dal
Ministero dello sviluppo economico nelle more della conclusione della
ricognizione medesima;
  Vista  la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590
del  5  marzo  2009  con  la  quale, fra l'altro, viene ulteriormente
aggiornata  la  dotazione  del Fondo per le aree sottoutilizzate alla
luce  delle  riduzioni  intervenute  dopo  l'adozione  della predetta
delibera  n. 112/2008, per un importo complessivo di 45.080,8 milioni
di  euro  (comprensivo  della  quota  di  1.200 milioni di euro sopra
richiamata),  con quantificazione delle risorse da assegnare a favore
delle  Amministrazioni  centrali  (18.053  milioni  di  euro) e delle
Regioni e Province autonome (27.027 milioni di euro);
  Considerato   che   la   suddetta   proposta  prevede  altresi'  la
ripartizione  dell'importo  di  27.027  milioni di euro tra i singoli
Programmi  di  interesse  strategico regionale e interregionale e gli
obiettivi  di  servizio, nonche' la modifica di alcuni principi della
citata delibera n. 166/2007;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  la  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze
di  intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica
che attraversa il Paese;

                              Delibera:

1. Aggiornamento della dotazione del FAS.
  1.  La  dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8
milioni di euro come illustrato nella seguente tavola 1:

              ---->  Vedere da pag. 47 a pag. 48 <----

  1.3  In  conformita' a quanto previsto dall'Accordo Governo-Regioni
del  12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta  del  26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla
ricognizione  di  cui  all'art. 6-quater, commi 1 e 2, della legge n.
133/2008  sono  riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome
secondo le seguenti modalita':
   a)  le  risorse  assegnate alle regioni e province autonome con le
delibere  adottate  fino  al  31  dicembre 2006 non poste a copertura
delle   riduzioni   FAS  con  la  delibera  CIPE  n.  112/2008,  sono
riassegnate  alle  medesime regioni e province autonome dalla data di
adozione della presente delibera, in vista della sottoscrizione degli
APQ  la  cui  istruttoria era stata sospesa a seguito dell'entrata in
vigore della legge n. 133/2008;
   b)  le risorse, pari a 276 milioni di euro, gia' poste a copertura
delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, saranno
riassegnate alle regioni interessate utilizzando le risorse originate
da  disimpegni  automatici  previsti da precedenti delibere di questo
Comitato relative alla programmazione 2000-2006.
2. Modifica di alcuni principi della delibera n. 166/2007.
  Alla  luce  delle innovazioni legislative introdotte in particolare
dall'art.  6-quinquies  del decreto-legge n. 112/2008, la delibera di
questo  Comitato  n.  166/2007,  fermo  restando  quanto  di essa non
esplicitamente richiamato, e' cosi' modificata:
  2.1  Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo
Comitato  che  non  abbiano  dato  luogo all'assunzione di impegni di
spesa  giuridicamente  vincolanti  alle  scadenze  previste e che non
siano oggetto di revoca ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge
n.   112/2008   sono  revocate  e  considerate  in  detrazione  dalle
assegnazioni  gia'  disposte  con  le  medesime delibere, fatto salvo
quanto  stabilito al precedente punto 1.3.b) in ordine all'importo di
276 milioni di euro.
  2.2  Le  risorse  del FAS assegnate con la presente delibera per le
quali  non  risulteranno  rispettate  le  scadenze per gli impegni di
spesa alle date indicate sono revocate.
  2.3  Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno riprogrammate
da   questo  Comitato,  su  proposta  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  Dipartimento  per  lo sviluppo e la coesione, nell'ambito
del  Quadro  strategico  nazionale  e nel rispetto della ripartizione
delle  risorse  tra  le  macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord
nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%.
  2.4   L'approvazione   e   la  diffusione  dei  DUP/DUSS  non  sono
presupposti  necessari  per  il  trasferimento  delle risorse FAS. Le
Amministrazioni  centrali  presentano,  entro  il  30 giugno 2009, la
pianificazione   degli   interventi  da  realizzare  con  le  risorse
assegnate,   producendo   una  informativa  specifica  in  cui  siano
evidenziati,   distinti   per   territorio,  gli  interventi  che  le
Amministrazioni  stesse  e  le  Agenzie  ad  esse collegate intendono
realizzare,  non  solo  con  le  risorse  aggiuntive, ma anche con le
risorse  ordinarie  di  politica  settoriale.  Tale  adempimento,  in
coerenza  con  le  previsioni  del  QSN,  consente l'informativa alle
Amministrazioni   coinvolte   sulle   ricadute   territoriali   degli
interventi realizzabili con l'impiego delle risorse disponibili.
  2.5  Di  norma l'attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei
Programmi   attuativi   interregionali   si  realizza  attraverso  lo
strumento  dell'Accordo  di programma quadro allorche' sia necessaria
la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo
che  tra  piu'  Amministrazioni  centrali  e  regioni, fermo restando
quanto  disposto dal punto 2.4.1 della delibera di questo Comitato n.
166/2007;
  2.6  Il  contenuto  minimo  delle nuove Intese che dovessero essere
sottoscritte  prima  che  si  addivenga alla prevista revisione delle
Intese  e  degli APQ, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 della
delibera  di  questo  Comitato  n. 166/2007, dovra' prevedere che per
ogni priorita' tematica siano almeno:
   -  sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra
Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali
e   regionali,  comprese  le  relative  fonti  di  finanziamento,  da
programmare e gli Accordi di Programma Quadro da attivare;
   -  esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalita' di
intervento  che  non  implichino  forme di cooperazione istituzionale
nella fase di attuazione, con l'indicazione delle risorse nazionali e
regionali   da   programmare,   comprese   le   relative   fonti   di
finanziamento;
   -  indicati  gli  obiettivi  reciproci da assumere con riferimento
alle politiche ordinarie.
  2.7  Le  Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la
durata  del  QSN  e  la  loro  modifica  o integrazione potra' essere
richiesta da una delle parti sottoscrittrici.
  2.8   Nei  Programmi  attuativi  FAS  nazionali,  interregionali  e
regionali  andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le
azioni  cardine  possono  essere  attuate  attraverso la cooperazione
Stato-regioni.  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6-quinquies
della  legge  n.  133/2008  relativamente  alla  concentrazione delle
risorse,  alle  azioni  cardine dovra' essere destinato almeno il 60%
delle   risorse   FAS   assegnate  nell'ambito  della  programmazione
2007-2013.  Ogni  azione  cardine,  ove  si tratti di infrastruttura,
ovvero  ogni  singola componente progettuale infrastrutturale per gli
interventi  complessi,  dovra'  disporre  di  un progetto preliminare
approvato sulla base del seguente schema:
   -  per  almeno il 30 per cento del valore complessivo delle azioni
cardine, entro il 31 dicembre 2010;
   -  per  un  ulteriore  40  per  cento del valore complessivo delle
azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;
   -  per  il  rimanente  30  per  cento del valore complessivo delle
azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.
  Il  mancato  rispetto delle soglie indicate comporta la sospensione
momentanea  del  programma nelle more del raggiungimento delle soglie
stesse.
  Ogni  progetto  preliminare  approvato dovra' essere completo degli
elaborati  e delle certificazioni previste dalla normativa. Di norma,
ogni  azione  cardine dovra' avere un costo superiore a 25 milioni di
euro.  Per le azioni cardine di valore inferiore a 25 milioni di euro
dovra'  essere dimostrata dall'Amministrazione competente l'effettiva
portata  strategica del progetto con riferimento alla possibilita' di
conseguire  gli  obiettivi  del  programma, anche tenendo conto della
dimensione della dotazione finanziaria del programma stesso.
  2.9  I  Programmi  attuativi  FAS  regionali ed interregionali sono
inviati  dalle  Amministrazioni  responsabili  al  MISE  - DSC per la
verifica  di  coerenza  ed  efficacia  programmatica ed attuativa. La
verifica e' effettuata, nei termini previsti dalla delibera 166/2007,
nel rispetto:
   -  dei  criteri  e  alle  regole generali della politica regionale
unitaria,   compresa   l'effettiva   applicazione  del  principio  di
partenariato istituzionale;
   - della strategia del QSN;
   -  di  quanto  disposto dal comma 3 del citato art. 6-quinquies in
ordine   alla  concentrazione  delle  risorse  su  infrastrutture  di
interesse strategico regionale e dalla presente delibera;
   - degli obiettivi dichiarati;
   -  delle  altre linee di intervento finanziate da altre risorse in
conto capitale nei medesimi ambiti.
  2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9
definiti  nell'originario  valore  stabilito dalla delibera di questo
Comitato  n.  166/2007, collegando l'impegnabilita' annua delle somme
eccedenti  l'assegnazione  delle risorse ora effettuata (pari a circa
1.300 milioni di euro) alla sussistenza di maggiori risorse destinate
al  FAS,  a  partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di
finanza  pubblica  piu'  favorevole,  ovvero  alla  disponibilita' di
risorse gia' programmate e non utilizzate.
  2.11   Entro  trenta  giorni  dall'esame  con  esito  positivo  del
programma  ricevuto,  il  MISE-DSC  trasmette  il  programma a questo
Comitato  per  la  relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di
sua   competenza,  anche  alla  luce  di  quanto  disposto  dall'art.
6-quinquies soprarichiamato.
  2.12 In conseguenza della presa d'atto da parte di questo Comitato,
il  MISE-DSC  entro  quindici  giorni  adotta il provvedimento con il
quale:
   -  lo  Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse
FAS    indicate    nel   programma   stesso   nei   confronti   della
Regione/Provincia  autonoma,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal
precedente  punto 10, sia per gli strumenti di attuazione diretta che
per  gli  APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno
disposte  compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all'atto
del provvedimento;
   - viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte
da  attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentira' l'utilizzo delle
risorse FAS ivi programmate;
   -  viene  autorizzato  l'utilizzo  delle  risorse FAS per la parte
attuata con strumenti diretti.
  2.13  Le  risorse  di  ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN
2007-2013  destinate complessivamente alle azioni di cui al punto 4.2
della  delibera  n. 166/2007 sono programmate entro i seguenti limiti
calcolati sulla base dell'importo assegnato a ciascun programma dalla
medesima delibera n. 166/2007:
   - A) fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;
   -  B)  quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000
milioni di euro: max 1,60%;
   - C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500
milioni di euro: max 0,5%;
   - D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.
  Per  i  Programmi  attuativi  FAS  gia'  esaminati  alla data della
presente  delibera,  in  caso  di programmazione eccedente i suddetti
limiti,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e la coesione economica
provvedera' ad effettuare una raccomandazione specifica all'Autorita'
di  gestione  del  programma, assegnando un opportuno lasso temporale
affinche'  gli  importi  siano  ricondotti  alle percentuali indicate
senza pregiudicare l'azione amministrativa che, nell'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, avra' cura di tener conto dei
suddetti limiti piu' contenuti.
  2.14  Sono  ammissibili  a  finanziamento  nei  programmi  FAS  gli
interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1°
gennaio 2007.
  2.15  Per  gli  interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS
dovranno  essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli
impegni giuridicamente vincolanti:
   -  10  per  cento  delle  risorse  FAS  assegnate  dalla  presente
delibera, entro il 31 dicembre 2010;
   -  40  per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 31 dicembre 2012;
   -  80  per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 31 dicembre 2014;
   -  100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 30 giugno 2016.
  Il   conseguimento   delle   suddette   soglie  e'  correlato  alla
regolarita'  dei  trasferimenti  delle  risorse  alle Amministrazioni
centrali ed alle Regioni e Province autonome.
  La  quota  delle  risorse  non  impegnata  alle  date  indicate  e'
automaticamente  revocata  e  verra' riprogrammata da questo Comitato
con le modalita' e le procedure di cui al precedente punto 2.3.
  2.16  L'Amministrazione  beneficiaria  delle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate  usate  a copertura, anche parziale, degli interventi
dovranno  dare  pubblicita'  a  tale  finanziamento.  Il MISE-DSC con
apposita circolare disciplinera' le modalita' di applicazione di tale
procedura.
  2.17   Per  quanto  non  espressamente  modificato  dalla  presente
delibera  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  alla delibera n.
166/2007 richiamata in premessa.
   Roma, 6 marzo 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'


Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
   Economia e finanze, foglio n. 226