IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei giudici onorari di Tribunale, con il
quale  e'  stato  recepito  il  testo  della  circolare del Consiglio
superiore   della   magistratura   P-10358/2003   coordinato  con  le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n.
P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha
apportato  ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma
dei giudici onorari di Tribunale;
  Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio superiore della
magistratura  n.  P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                 Disposizioni di carattere generale


  1.  I  giudici  onorari  di Tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario competente per territorio.
  2.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni Tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio  -  da  motivare  espressamente - consiglino di elevare tale
numero.