IL  DIRETTORE  GENERALE  della  sicurezza  degli  alimenti  e   della
                             nutrizione 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n.
194/1995, che nell'elenco positivo delle sostanze attive che  possono
essere  utilizzate  nei  prodotti  fitosanitari,  riporta  anche   le
sostanze  attive  che  hanno  superato  positivamente  la   revisione
comunitaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla  immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n.
290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa; 
  Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
Commissione relativi all'iscrizione delle sostanze attive  componenti
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive
che sono state iscritte in allegato I del citato decreto  legislativo
n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria; 
  Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase  delle
verifiche previste per  l'adeguamento  dei  prodotti  fitosanitari  a
seguito dell'iscrizione in allegato I di almeno  una  delle  sostanze
attive componenti; 
  Considerato altresi' che per i prodotti fitosanitari  riportati  in
allegato al presente decreto e' attualmente in corso  di  valutazione
la documentazione  predisposta  conformemente  all'allegato  III  del
decreto legislativo n. 194/1995 in applicazione dei principi uniformi
di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo; 
  Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio
fino  al  31  dicembre  2010  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto,  al  fine  di
portare a termine le valutazioni attualmente in corso; 
 
                              Decreta: 
  Le autorizzazioni all'immissione in  commercio  e  all'impiego  dei
prodotti fitosanitari riportati  in  allegato  al  presente  decreto,
contenenti  sostanze  attive  iscritte  in  allegato  I  del  decreto
legislativo n. 194/1995, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010,  al
fine  di  consentire   la   conclusione   delle   valutazioni   delle
documentazioni attualmente in corso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   Imprese
interessate. 
    Roma, 30 aprile 2009 
 
                                      Il direttore generale: Borrello