LA BANCA D'ITALIA 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante il  «Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia» (di  seguito,  «Testo  unico»),  e  in
particolare: 
    - l'art. 106,  comma  1,  ai  sensi  del  quale  l'esercizio  nei
confronti   del   pubblico   delle   attivita'   di   assunzione   di
partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi  (di  seguito,  «attivita'   finanziarie»)   e'   riservato   a
intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco  (di  seguito,
«elenco  generale»)  tenuto  dall'Ufficio  Italiano  dei  Cambi   (di
seguito, UIC); 
    -  l'art.  106,  comma  2,  che  prevede  che  gli   intermediari
finanziari   iscritti   nell'elenco   generale    possano    svolgere
esclusivamente attivita' finanziarie; 
    -  l'art.  106,  comma  3,  che  definisce  le   condizioni   per
l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale; 
    -  l'art.  106,  comma  4,  ai  sensi  del  quale  il   Ministero
dell'economia e delle finanze specifica il contenuto delle  attivita'
finanziarie e quando ricorra il  loro  esercizio  nei  confronti  del
pubblico nonche' fissa requisiti di forma giuridica e  di  patrimonio
specifici per intermediari che svolgono determinate attivita'; 
    - l'art. 106, comma 5, il  quale  prevede  che  l'UIC  indica  le
modalita' di iscrizione nell'elenco generale; 
    - l'art. 106, comma 6,  che  attribuisce  all'UIC  il  potere  di
richiedere  agli  intermediari  finanziari  dati,  notizie,  atti   e
documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione; 
    - l'art. 106, comma 7, che dispone l'obbligo, in capo ai soggetti
che svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo
presso intermediari finanziari,  di  comunicare  all'UIC  le  cariche
analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura; 
    - l'art. 108, che disciplina  i  requisiti  di  onorabilita'  dei
titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari; 
    - l'art. 109, che disciplina  i  requisiti  di  professionalita',
onorabilita' e indipendenza dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  gli   intermediari
finanziari; 
    - l'art. 110, che disciplina gli obblighi  di  comunicazione  dei
soggetti che sono titolari, direttamente  o  indirettamente,  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, di partecipazioni rilevanti in  un  intermediario
finanziario; 
    -  l'art.  111,  che  disciplina  la  cancellazione   dall'elenco
generale; 
    - l'art. 113, che prevede che i  soggetti  che  svolgono  in  via
prevalente, non nei confronti del pubblico, attivita' finanziarie  si
iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco generale; 
    - l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di  prestito
su pegno, previste dall'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938,
n. 745, sono sottoposte alle disposizioni  dell'art.  106  del  Testo
unico; 
    - l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco generale; 
    - l'art. 155, comma 5, che disciplina i soggetti  che  esercitano
professionalmente l'attivita' di cambiavalute; 
    - l'art. 155, comma 6, che disciplina i  soggetti  diversi  dalle
banche che, senza  fine  di  lucro,  raccolgono  tradizionalmente  in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli  prestiti
nel rispetto delle modalita'  operative  e  dei  limiti  quantitativi
determinati dal  Comitato  Interministeriale  per  il  Credito  e  il
Risparmio (di seguito, CICR); 
  Vista la delibera del CICR del  9  febbraio  2000  disciplinante  i
soggetti operanti nel settore finanziario; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari
finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge del 30 aprile 1999,  n.  130,  recante  disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti; 
  Visto l'art. 13  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre  2003,  n.
326, disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; 
  Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231,  recante
«attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»,
e in particolare: 
    - l'art. 62, comma 1, ai sensi  del  quale  alla  Banca  d'Italia
sono, tra l'altro, trasferiti le competenze  e  i  poteri  attribuiti
all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319  e  dal  Testo
unico; 
    - l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC
contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato  alla
Banca d'Italia; 
  Considerata  la  necessita'  di  conferire  organicita'  al  quadro
regolamentare degli intermediari finanziari al fine  di  favorire  il
buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario; 
 
                              E m a n a 
le unite disposizioni concernenti: 
    - le modalita' di iscrizione e di  cancellazione  nei  rispettivi
elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui  agli
articoli 106, 113 e 155 del Testo unico; 
    -  le  modalita'  di  verifica  dei  requisiti  degli   esponenti
aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel
settore finanziario; 
    - gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali  e  dei
soggetti che operano nel settore finanziario. 
  Le  presenti  disposizioni  entrano  in   vigore   il   giorno   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 maggio 2009 
 
                                               Il Governatore: Draghi