LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito, «Testo unico»), e in particolare: - l'art. 106, comma 1, ai sensi del quale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (di seguito, «attivita' finanziarie») e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito, «elenco generale») tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC); - l'art. 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale possano svolgere esclusivamente attivita' finanziarie; - l'art. 106, comma 3, che definisce le condizioni per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale; - l'art. 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze specifica il contenuto delle attivita' finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del pubblico nonche' fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio specifici per intermediari che svolgono determinate attivita'; - l'art. 106, comma 5, il quale prevede che l'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco generale; - l'art. 106, comma 6, che attribuisce all'UIC il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione; - l'art. 106, comma 7, che dispone l'obbligo, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari, di comunicare all'UIC le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura; - l'art. 108, che disciplina i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari; - l'art. 109, che disciplina i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari; - l'art. 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario; - l'art. 111, che disciplina la cancellazione dall'elenco generale; - l'art. 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, attivita' finanziarie si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco generale; - l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 del Testo unico; - l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale; - l'art. 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute; - l'art. 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito, CICR); Vista la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i soggetti operanti nel settore finanziario; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti; Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e in particolare: - l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono, tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo unico; - l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia; Considerata la necessita' di conferire organicita' al quadro regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario; E m a n a le unite disposizioni concernenti: - le modalita' di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo unico; - le modalita' di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario; - gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 maggio 2009 Il Governatore: Draghi