IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Giorgio Marcela Andrea, nata il 10
giugno  1981  a  San  Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modifiche, in
combinato  disposto  con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del
2007,  il  riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito
in  Brasile  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Santos» nel
gennaio 2005;
  Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem
dos Advogados do Brasil» da giugno 2005;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24
aprile 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  Consiglio nazionale forense
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  permangono  sostanziali differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma  3  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Giorgio  Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San
Paolo  (Brasile),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.