IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Santos» nel gennaio 2005; Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» da giugno 2005; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 aprile 2009; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata; Rilevato che permangono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.