IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza di riesame della sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie
(Romania)  il  23 maggio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  proprio  titolo  rumeno  di  «Inginer»  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il  titolo  accademico
professionale  di «Inginer diplomat in profilul inginerie manageriala
si    tecnologica    specializarea    tehnologii    si    echipamente
necoventionale»  presso  l'«Universitatea  'Lucian  Blaga' din Sibiu»
nella sessione giugno 2001;
  Visto  il conforme parere della Conferenza di servizi del 24 aprile
2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «Ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di
cui   e'   in  possesso  l'istante  e  che  pertanto  sia  necessaria
l'applicazione di misure compensative;
  Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Achim  Anca,  nata  a Cisnadie (Romania) il 23 maggio
1977,  cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
«Ingegneri»  sez.  A,  settore  industriale  e  per l'esercizio della
professione in Italia.