IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133,
recante   «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» e secondo il quale deve essere
approvato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
previa delibera di questo Comitato e sulla base della procedura dalla
norma  stessa  stabilita, un piano nazionale di edilizia abitativa, e
viste le s.m.i.;
  Visto  il  documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2009-2013  nel  quale  la  realizzazione  di un «Piano Casa» e' stata
inserita  tra le opere da avviare nel periodo indicato, per «spingere
l'apparato economico verso lo sviluppo»;
  Visto  il  parere  favorevole n. 9 reso dalla Conferenza unificata,
nella  seduta  del  12  marzo 2009, in ordine allo schema di D.P.C.M.
«Piano nazionale di edilizia abitativa»;
  Vista  la nota 30 marzo 2009, n. 0013272, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il predetto schema
a questo Comitato;
  Considerato  che  l'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 individua
le categorie beneficiarie del Piano Casa:
   a)  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche  monoparentali  o
monoreddito;
   b) giovani coppie a basso reddito;
   c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
   d) studenti fuori sede;
   e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
   f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 1
della legge n. 9 del 2007;
   g)  immigrati  regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni  nel  territorio  nazionale  ovvero  da almeno cinque anni nella
medesima regione;
  Considerato  che l'accordo tra il Governo e le regioni siglato il 5
marzo  2009 e richiamato nel citato parere della Conferenza unificata
prevede,  tra  l'altro,  l'impegno  delle parti a integrare, in tempi
concordati,   l'importo   destinato  all'avvio  degli  interventi  di
edilizia   residenziale   pubblica   in  modo  da  ricostituire,  con
provvedimento  da  assumere  entro  il  2009,  la dotazione del Piano
straordinario  di  edilizia  approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture,   emanato   di   concerto   con   il  Ministro  della
solidarieta' sociale, in data 28 dicembre 2007;
  Ritenuto  che  l'accesso  al  bene  casa investe la questione della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale  ai  sensi  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  m),  della
Costituzione;
  Ritenuto quindi di dettare indicazioni intese a garantire a livello
nazionale   una  prima  copertura  del  fabbisogno  abitativo,  fermo
restando   il   potere  delle  regioni  di  adottare  sin  da  subito
disposizioni  mirate  a  garantire  un  piu'  elevato  grado  di tale
copertura;
  Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico
Progetto)  previsto  dall'art.  11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
per tutti i progetti di investimento pubblico;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                             Prende atto

  1. dei contenuti del «Piano casa» ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
   che  il  Piano,  tramite  la  costruzione di nuove abitazioni o il
recupero  di  quelle  esistenti,  mira  a  incrementare  l'offerta di
abitazioni  da  destinare prioritariamente alle predette categorie di
beneficiari;
   che  lo  stesso  Piano  si  articola  nelle  seguenti sei linee di
intervento:
   a)  costituzione  di  un  sistema  integrato nazionale e locale di
fondi  immobiliari  che contribuiscano a incrementare la dotazione di
alloggi  sociali come definiti dal decreto 22 aprile 2008 emanato dal
Ministro  delle  infrastrutture  di  concerto  con  i  Ministri della
solidarieta'   sociale,   delle  politiche  per  la  famiglia,  delle
politiche giovanili e attivita' sportive;
   b)  incremento  del  patrimonio  abitativo  pubblico  con  risorse
derivanti  anche dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
   c)  promozione  finanziaria,  ai sensi della parte II, titolo III,
capo  III,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ad
iniziativa di privati;
   d) agevolazioni a cooperative edilizie;
   e)  programmi  integrati  di  promozione  di edilizia residenziale
anche sociale;
   f)  interventi  di  competenza degli ex IACP comunque denominati o
dei   comuni   compresi   nel  Programma  straordinario  di  edilizia
residenziale  pubblica  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  del  28  dicembre  2007,  che siano caratterizzati da
immediata fattibilita' e ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi
sociali risultanti dalle graduatorie e' piu' alta;
   che  le  linee  da  b)  ad e) e, facoltativamente, la linea sub a)
vengono  realizzate  mediante  la  stipula  di  appositi  accordi  di
programma  -  approvati  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   previa  delibera  di  questo  Comitato,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata - o tramite il ricorso alle procedure della c.d.
«legge obiettivo»;
   che  gli  alloggi  realizzati  o recuperati attraverso le predette
linee di intervento possono fruire di un contributo statale:
    fino al 30 per cento del costo nel caso siano locati ad un canone
non  superiore  a quello definito con il citato decreto del 22 aprile
2008  (canone  sostenibile), per una durata pari a 25 anni o comunque
non  inferiore a 10 anni, nell'ipotesi di alloggi locati con patto di
promessa di vendita;
    fino  al 50 per cento nel caso siano locati al medesimo canone di
cui al punto precedente per una durata superiore a 25 anni;
    fino al 100 per cento per gli alloggi a canone sociale;
   che  al  termine  del periodo di locazione a canone agevolato, gli
alloggi  possono  essere  alienati,  con  diritto di prelazione degli
inquilini;
   che  al  fine  di  fruire  delle  sole  agevolazioni  procedurali,
d'intesa  con regioni ed enti territoriali, e' possibile inserire nel
piano  interventi  rispondenti  alla finalita' del piano stesso e che
non fruiscano di contributi pubblici di alcun genere;
   che  infine,  il  Piano  istituisce  un  apposito  Comitato per il
monitoraggio,  costituito  da  otto membri di cui quattro individuati
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e 4 dalla Conferenza unificata;
sotto l'aspetto finanziario:
   che  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  finanziari, ai sensi del
richiamato  art.  11  del decreto-legge n. 112/2008, viene istituito,
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un apposito Fondo nel quale confluiscono:
    le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
    le  risorse  previste  dagli articoli 21 e 21-bis, a eccezione di
quelle  gia'  iscritte  nei  bilanci  degli  enti  destinatari e gia'
impegnate, e di cui all'art. 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
29 novembre 2007, n. 222;
    le  risorse di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
   che   possono   altresi'   confluire   le   risorse   del   «Fondo
infrastrutture»  previsto  dall'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008
(convertito  dalla  legge  n.  2/2009),  nonche' quelle autonomamente
messe  a  disposizione  dalle  regioni  a  valere  sulla quota FAS di
propria pertinenza;
   che,  quanto  all'entita'  complessiva  delle risorse destinate al
Piano  dalle  predette  fonti  di  finanziamento, lo schema prevede i
seguenti utilizzi:
    fino  a  150 milioni di euro al sistema integrato di fondi di cui
alla lettera a) del presente punto 1;
    non piu' di 200 milioni alla lettera f) del medesimo punto 1;
    nei  limiti  delle  «risorse residue» alle linee di intervento di
cui alle altre lettere;
   che  i 150 milioni di euro assegnati al sistema integrato di fondi
immobiliari,  che sono qualificati «chiusi», debbono essere impiegati
anche   in  funzione  dell'incremento  della  dotazione  di  «alloggi
sociali»  e  che  le  quote di tali fondi possono essere sottoscritte
solo da investitori istituzionali di lungo termine;
   che  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  approvativo  del Piano, un
apposito gruppo di lavoro interministeriale deve indicare i requisiti
che  i  regolamenti  dei  fondi  di cui all'alinea precedente debbono
possedere;
   che le risorse riservate in prima istanza agli interventi degli ex
IACP  e  dei  comuni sono da ripartire con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti sulla base dei criteri indicati alla
lettera f), del comma 2, del richiamato art. 11;
   che  per  le «risorse residue», le regioni - d'intesa con gli Enti
locali - sono chiamate a proporre al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  un  programma  coordinato di interventi riconducibili
alle  linee  di  intervento  di  cui alle lettere da b) a e) e che il
riparto  di  dette  risorse viene effettuato con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti sulla base dei coefficienti di
cui al decreto dello stesso Ministro in data 17 marzo 2003;
  2. delle considerazioni del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento  della  politica  economica (DIPE) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in particolare:
    rispetto alle indicazioni del decreto legge n. 112/2008 lo schema
di Piano non contiene criteri per la definizione di «basso reddito» e
di  «condizioni  sociali  o  economiche  svantaggiate», non individua
limiti  anagrafici  per  «anziani»  e  «giovani coppie» ne' soglie di
reddito  per  la  fruizioni di alloggi da parte degli «studenti fuori
sede»  e  che  infine  non  effettua  discriminazioni tra i «soggetti
sottoposti a procedure esecutive e di rilascio»;
    che  sono  stati  individuati  dal  DIPE criteri per una stima di
massima  della  domanda  potenziale di alloggi da parte di soggetti a
basso reddito e che e' stata effettuata dallo stesso Dipartimento una
prima  ricognizione  degli  ulteriori  canali  di  finanziamento  che
potrebbero concorrere alla copertura del fabbisogno abitativo;
    che  il  riparto  delle  «residue risorse» tra le regioni avviene
sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 17
marzo  2003,  che richiama parametri che risalgono al dicembre 1998 e
che tengono conto essenzialmente delle differenze demografiche tra le
regioni.

                      Esprime parere favorevole
ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n.  133,  sullo  schema  di  «Piano nazionale di edilizia abitativa»,
predisposto  al  fine  di  garantire  i  livelli minimi essenziali di
fabbisogno  abitativo  per  il  pieno sviluppo della persona umana, a
condizione che:
   in  tema di programmi integrati di edilizia residenziale pubblica,
che   rappresentano  uno  degli  aspetti  di  maggior  rilievo  della
normativa  sul Piano, sia meglio chiarito il rapporto tra i primi due
commi  dell'art.  4  dello schema stesso ed il comma 1 del successivo
art.  8,  che riferisce il programma coordinato di interventi, che le
regioni propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
anche a detti programmi integrati;
   l'art. 4, comma 1, del Piano, richiami esplicitamente la procedura
prevista  dall'art.  11,  comma  4, del decreto-legge n. 112/2008 per
l'approvazione  degli accordi di programma, specificando quindi che i
medesimi  sono  approvati  con  decreto del Presidente del Consiglio,
previa  delibera  di  questo  Comitato,  d'intesa  con  la Conferenza
unificata;
   il  gruppo di lavoro previsto all'art. 11, comma 3, del Piano, sia
integrato  con  un  rappresentante  della  Presidenza del Consiglio -
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica,  anche al fine di garantire che in sede di definizione dei
criteri  di  riparto  delle  risorse  di  cui al comma 7 del medesimo
articolo  si tenga conto del disagio abitativo espresso dalle diverse
realta' territoriali;
   il  citato  art.  11  del Piano, in analogia a quanto previsto dal
successivo  art.  13,  sia  integrato  con  la  precisazione  che «ai
partecipanti al Gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi
titolo»;
   il  Comitato  di  monitoraggio previsto dal menzionato art. 13 sia
integrato  con  un  rappresentate  del  predetto  Dipartimento per la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   lo  schema  di  Piano  sia integrato nel senso di prevedere che il
«soggetto  aggiudicatore»  richieda  il  CUP  per  ogni  progetto  di
intervento  che  sia almeno in parte finanziato con le risorse di cui
al  Piano  stesso  e  che  sia  riconducibile alla fattispecie di cui
all'art. 11 della legge n. 3/2003;

                               Invita
 il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a  trasmettere  entro il
termine del 31 dicembre 2009:
    una   stima  delle  risorse  pubbliche,  private  e  non  profit,
complessivamente attivabili per il Piano casa;
    la  quantificazione  delle eventuali risorse residue ai sensi del
richiamato  art.  11  del  decreto  legge  n.  112/2008 e la relativa
assegnazione alle lettere da b) a e) del precedente punto1;
   il predetto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
    a  richiedere  ad  ogni  regione  di comunicare - al fine di dare
concreta   attuazione  all'art.  117,  comma  2,  lettera  m),  della
Costituzione  -  i  criteri utilizzati per il riparto effettivo delle
risorse  di  rispettiva  competenza,  tra le categorie di beneficiari
indicate  dall'art.  11  del  citato  decreto-legge  n.  122/2008, al
Comitato di monitoraggio di cui all'art. 13 dello schema in esame;
    a formulare, ai fini di cui sopra, entro il 31 dicembre 2009, una
proposta a questo Comitato volta ad individuare:
     un  parametro  omogeneo  tra  regioni per l'accesso al beneficio
abitativo  da  parte  dei  nuclei familiari a basso reddito, avendo a
riferimento l'evoluzione del costo di vita su base regionale;
     una  soglia di reddito anche per gli studenti fuori sede e per i
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
     limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani.
     Roma, 8 maggio 2009
                                         Il vice presidente: Tremonti
Il segretario: Micciche'