IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale il sig. Dragan Grujic, cittadino
iugoslavo,   ha   chiesto   il   riconoscimento   del   titolo  «Visi
Fizioterapeut»  conseguito  in  Iugoslavia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di fisioterapista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Considerato  che  il  titolo  oggetto  della domanda e' identico ad
altri  per  i  quali  la  Conferenza  dei servizi ha riconsiderato il
percorso  formativo  seguito  nei Paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia,
ritenendo   non   necessario  il  ricorso  alle  prove  attitudinali,
giudicando  sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto
dalla normativa locale;
  Atteso   che   alla  domanda  possono  applicarsi  le  disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 1980 dalla
«Scuola  Superiore  di  Medicina»  di  Belgrado  (Iugoslavia) al sig.
Dragan  Grujic,  nato  a  Basaid (Iugoslavia) il 12 novembre 1958, e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
  2. Il sig. Dragan Grujic e' autorizzato ad esercitare in Italia nel
rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma
4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla
legge  30  luglio  2002, n. 189 e per il periodo di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione
di fisioterapista.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 18 maggio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi