IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  9  ottobre  1990,  n.   309,   e   successive
modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza»,  di
seguito indicato come «Testo Unico»; 
  Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  21  maggio  2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  122
del 28 maggio 2009, con il quale e' stato  attribuito  il  titolo  di
vice Ministro al Sottosegretario di Stato  presso  il  Ministero  del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  prof.  Ferruccio
Fazio, previa approvazione, da  parte  del  Consiglio  dei  Ministri,
della delega di funzioni conferita  al  predetto  Sottosegretario  di
Stato dal  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Considerato che il testo unico classifica le sostanze  stupefacenti
e psicotrope in due tabelle (delle quali  la  tabella  I  riporta  le
sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso,  e  la
tabella II individua le sostanze che hanno attivita' farmacologica e,
pertanto, sono usate in terapia come medicinali) e che la tabella  II
e' suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed
E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative  composizioni
medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso; 
  Considerato che nell'allegato III-bis al testo unico sono  elencati
alcuni medicinali utilizzati nella terapia del dolore per i quali,  a
seguito dell'entrata in vigore della citata legge  n.  12  del  2001,
sono previste alcune semplificazioni prescrittive; 
  Considerato che una delle cause  che  rendono  difficile  l'accesso
alla terapia del dolore risulta essere la  necessita',  prevista  dal
testo  unico,  dell'utilizzo  di  un  ricettario  speciale   per   la
prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per  la  terapia  del
dolore; 
  Considerato  che  una  ricollocazione  dei  medicinali   analgesici
oppiacei per la terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis del
testo unico, dalla tabella II sezione A, alla Tabella II  sezione  D,
comporterebbe la possibilita' di utilizzo della ricetta ordinaria, da
rinnovarsi di volta in volta; 
  Considerato che l'art. 14, comma 1), lettera e)  n.  1)  del  testo
unico stabilisce che nella sezione D della tabella II sono  indicate,
fra  l'altro  le  composizioni  medicinali  contenenti  le   sostanze
elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o  in  associazione
con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi  di
abuso  o  farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a   quello   delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e  C,  e
pertanto non sono assoggettate alla  disciplina  delle  sostanze  che
entrano a far parte della loro composizione; 
  Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' che, nelle sedute del  29
aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ha espresso parere favorevole a che
siano  iscritte  nella  tabella  II,  sezione   D,   delle   sostanze
stupefacenti e psicotrope di cui al testo unico  le  composizioni  ad
uso diverso da quello parenterale utilizzate nella terapia del dolore
severo di qualsiasi origine, contenenti da sole o in associazione con
altri principi attivi le sostanze riportate nell'allegato III-bis  al
testo unico, con esclusione dei  medicinali  indicati  nella  terapia
della disuassefazione degli stati  di  tossicodipendenza,  ritenendo,
tuttavia, che l' intervento sulle tabelle delle sostanze stupefacenti
e psicotrope non possa  considerarsi  esaustivo  delle  problematiche
connesse all'incentivazione dell'uso degli analgesici oppiacei  nella
terapia del dolore e percio' sollecitando ulteriori approfondimenti e
la revisione del testo unico; 
  Rilevato che dal parere espresso dal Consiglio superiore di sanita'
non risulta che sia provato che le  composizioni  medicinali  di  cui
viene  proposta  l'iscrizione  nella  tabella  II,  sezione  D  siano
caratterizzate dal minor potere tossicomanigeno richiesto dal  citato
art. 14, comma 1, lettera e), numero 1) del testo unico; 
  Ritenuto, peraltro, indifferibile, dare attuazione  al  parere  del
Consiglio superiore di sanita', per evitare che le attuali  modalita'
prescrittive dei farmaci oppiacei da  utilizzare  nella  terapia  del
dolore continuino a ostacolare l'appropriato impiego  terapeutico  di
tali prodotti, vanificando le finalita' della citata legge 8 febbraio
2001, n. 12 e  recando  un  gravissimo  pregiudizio  ai  diritti  del
malato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e,   in
particolare l'art. 117; 
 
                               Ordina: 
                               Art. 1 
  1. Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo  unico,
relativamente ai criteri  di  classificazione  e  alle  modalita'  di
prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia  del
dolore in grado di tutelare efficacemente  i  diritti  dei  malati  i
composti  medicinali  utilizzati  in  terapia  del  dolore   elencati
nell'allegato III-bis del testo unico, con esclusione dei composti  a
base di metadone e buprenorfina ad uso  orale,  sono  temporaneamente
iscritti nella sezione D della tabella II allegata  al  citato  testo
unico, limitatamente alle composizioni seguenti: 
    a) composizioni per somministrazioni ad  uso  diverso  da  quello
parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantita', espressa
in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in
quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1%  p/v
(peso/volume) della soluzione multidose; 
    b) composizioni per somministrazione rettale contenenti  codeina,
diidrocodeina e loro sali in  quantita',  espressa  in  base  anidra,
superiore a 20 mg per unita' di somministrazione; 
    c) composizioni per somministrazioni ad  uso  diverso  da  quello
parenterale contenenti fentanyl,  idrocodone,  idromorfone,  morfina,
ossicodone e ossimorfone; 
    d)  composizioni  per  somministrazioni   ad   uso   transdermico
contenenti buprenorfina.