IL DIRIGENTE della Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003; Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV; Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2009, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno rappresentato che la societa' cooperativa «Pubblicoop Servizi e Ristorazione», con sede in Potenza, e' debitrice nei confronti di alcuni enti impositori e che, pertanto, non puo' essere posta in scioglimento da questo Ministero; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.