IL DIRIGENTE
                      della Direzione generale
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  parere della Commissione centrale per le cooperative del
15 maggio 2003;
  Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data 17
luglio  2003  concernenti  la  determinazione  del limite temporale e
dell'importo  minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex  art.  2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale per le piccole e medie
imprese  e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma
al dirigente dell'Ufficio IV;
  Preso  atto  che,  a  seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  29 del 5 febbraio 2009, i
soggetti  legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno
rappresentato  che  la  societa'  cooperativa  «Pubblicoop  Servizi e
Ristorazione»,  con  sede  in  Potenza, e' debitrice nei confronti di
alcuni  enti  impositori  e  che,  pertanto, non puo' essere posta in
scioglimento da questo Ministero;
  Considerato  che  dagli  accertamenti effettuati, le cooperative di
cui  all'allegato  elenco,  si  trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Tenuto   conto   che   il   provvedimento  non  comporta  una  fase
liquidatoria;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  sono
sciolte,  senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.