IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visti i decreti dirigenziali del 20 febbraio 2003, con i quali sono
stati  registrati  i  prodotti  fitosanitari «Cruiser 70 WS» (reg. n.
11599)  e  «Cruiser  350  FS» (reg. n. 11600), contenenti la sostanza
attiva  thiamethoxam,  a  nome  dell'impresa Syngenta Crop Protection
S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 17 settembre 2008 relativo alla
«Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia
di  sementi  dei  prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clothianidin,   thiamethoxam,   imidacloprid  e  fipronil,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290»;
  Visto il decreto dirigenziale del 26 gennaio 2009 che ha fissato il
limite    temporale    relativo    alla    sospensione    cautelativa
dell'autorizzazione  di impiego per la concia di sementi dei prodotti
fitosanitari    contenenti    le    sostanze   attive   clothianidin,
thiamethoxam,  imidacloprid  e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 27 gennaio 2009 di revoca della
sospensione  cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia
di  sementi  di  barbabietola  da  zucchero dei prodotti fitosanitari
contenenti    le    sostanze   attive   clothianidin,   thiamethoxam,
imidacloprid  e  fipronil  di  cui  al  decreto  dirigenziale  del 17
settembre 2008;
  Vista  la nota esplicativa del 28 gennaio 2009 con la quale, tenuto
conto del parere espresso dalla Commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari  in  data 18 dicembre 2008, si precisa la differenza tra
la   concia  per  i  semi  propriamente  detti  dalle  operazioni  di
trattamento  al  trapianto  del  tubero  seme  della  patata  date le
peculiari caratteristiche agronomiche di tale coltura;
  Vista  la  nota  pervenuta il 19 maggio 2009 con la quale l'impresa
medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

                              Decreta:

  E' autorizzata la variazione del testo dell'etichetta relativamente
alle modalita' d'impiego dei prodotti fitosanitari denominati CRUISER
70  WS (reg. n. 11599) e CRUISER 350 FS (reg. n. 11600), dell'impresa
Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.,  con  sede  legale in Milano, via
Gallarate, 139.
  Tale modifica consiste nell'inserimento in etichetta delle corrette
modalita'  d'impiego dei sopraindicati prodotti per il trattamento al
trapianto del tubero-seme della patata.
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali i prodotti devono essere posti in
commercio.
  L'impresa  medesima  e'  tenuta  a  rietichettare  o  a  fornire un
fac-simile  di  etichette per le confezioni di prodotti eventualmente
giacenti  sia  presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi
di  vendita  e  ad  adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita'
alle nuove disposizioni.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 2009
                                      Il direttore generale: Borrello