IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott.  Giuseppe  Chiaravalloti,  vicepresidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; 
  Vista la  segnalazione  presentata  il  27  maggio  2009  dall'avv.
Niccolo' Ghedini in nome e per  conto  dell'on.  Berlusconi,  con  la
quale si lamenta l'illecita  acquisizione,  da  parte  del  fotografo
Antonello Zappadu, di  numerose  immagini  di  persone,  tra  cui  il
segnalante, di cui 43 contenute in  un  compact  disk  allegato  alla
segnalazione stessa; 
  Rilevato che, secondo quanto rappresentato nella  segnalazione,  le
predette  immagini  sarebbero  state  raccolte,  all'insaputa   degli
interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano
state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche; 
  Vista la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio  2009  al
predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, di seguito «Codice»); 
  Vista la nota di riscontro pervenuta da  quest'ultimo  nel  termine
fissato del 29 maggio 2009; 
  Viste le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per
conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009; 
  Vista  l'ulteriore  segnalazione  presentata  il  12  giugno   2009
dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito
di  un  articolo  di  La  Repubblica  del  12  giugno  che   contiene
dichiarazioni del sig. Zappadu; 
  Visto il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009  alla
quale  ha  partecipato  il  fotografo  Antonello  Zappadu   assistito
dall'avv. Cristian Muzzetto, nonche'  la  nota  del  17  giugno  2009
presentata dallo stesso sig. Zappadu; 
  Visto il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai  sensi
dell'art. 253 ss. c.p.p. dalla  Procura  della  Repubblica  di  Roma,
relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel
maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009; 
  Rilevato  che  durante  l'audizione  del  15  giugno  il  fotografo
Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43  immagini  allegate  alla
segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate;  che,
in particolare,  egli  ha  riscontrato  che  27  immagini  riguardano
l'interno del parco di Villa  Certosa  o  delle  abitazioni  in  esso
situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio  turistico
di cui non ricorda il nome e 13  luoghi  pubblici,  tra  i  quali  un
aeroporto; 
  Considerato che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e  le  3
immagini riprese nel villaggio turistico non  presentano  profili  di
illiceita' nel trattamento dei dati, in quanto  acquisite  in  luoghi
pubblici o aperti al pubblico; 
  Rilevato,  per  contro,  che  le  altre  27  fotografie  ritraggono
persone, all'interno del parco di Villa Certosa  o  delle  abitazioni
ivi situate, in situazioni ordinarie di vita  privata  o  di  normale
attivita' di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto
di vacanza e di relax; 
  Rilevato che il fotografo ha dichiarato, con specifico  riferimento
alle foto relative all'interno del parco di  Villa  Certosa  o  delle
abitazioni ivi situate, che le stesse sono state  riprese  da  luoghi
esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo  e,
successivamente, rielaborate con il programma «Photoshop»; 
  Rilevato che il fotografo stesso  ha  riferito,  altresi',  che  in
relazione alla propria attivita', nel periodo  che  va  dal  dicembre
2007 fino  a  tutto  il  2008  ha  realizzato  numerosi  servizi  con
centinaia di immagini,  un  numero  imprecisato  delle  quali  aventi
oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel  campione  mostrato,
riprese  con  le  stesse  modalita'  e  relative  al  medesimo  luogo
sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni
ivi situate); 
  Rilevato che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte  le
immagini relative all'attivita' da lui svolta fra  il  dicembre  2007
fino tutto il 2008  a  un'agenzia  di  stampa  colombiana  denominata
«Ecoprensa» e di non essere  piu'  in  possesso  di  alcuna  immagine
attinente  alla   vicenda   relativa   alle   segnalazioni   dell'on.
Berlusconi, giacche' il materiale fotografico che era rimasto in  suo
possesso e' stato oggetto  del  sequestro  effettuato  dall'Arma  dei
carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta  in  data
17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non  essere  in  grado  di
specificare, allo stato, tempi e modalita' di  cessione  a  Ecoprensa
delle foto da lui scattate; 
  Ritenuto che, a prescindere dai  profili  di  rilevanza  penale  in
ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la  Procura
della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk
relative all'interno del parco di Villa Certosa  e  delle  abitazioni
ivi situate configurano illecito trattamento dei dati  personali,  in
quanto  realizzate  in  violazione  delle  garanzie  a   tutela   del
domicilio. E invero non puo' disconoscersi all'interno del  parco  di
Villa Certosa, e ancor piu' all'interno di abitazioni ivi situate, la
natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne  da'
la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli  articoli  614  e
615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006,  Trib.
Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui,  «ai
fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di  sua
appartenenza", appare assolutamente indifferente il  requisito  della
"visibilita'" del luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3  del  codice
di  deontologia  relativo   al   trattamento   dei   dati   personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica); 
  Considerato, altresi', che le  immagini  in  questione  sono  state
raccolte attraverso un uso  non  corretto  di  una  tecnica  invasiva
(teleobiettivo); che tale profilo di illiceita' non viene meno per la
circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro
successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, ne'  per
il  fatto  che  le  immagini  medesime  siano  state  successivamente
rielaborate con appositi «software»; 
  Ritenuto, dunque, che il trattamento  di  tali  immagini  violi  le
disposizioni e i principi del Codice (articoli 1, 2, 11 e 136 ss.; v.
anche art. 8 Conv. europea dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali); e che tale illiceita' si concretizzi sin  dal  momento
della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalita'  con  cui
la stessa e' avvenuta; 
  Ritenuto, altresi', che tale  valutazione  si  estende  alle  altre
numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle  precedenti,
che il sig. Zappadu asserisce di  aver  effettuato  relativamente  al
medesimo luogo e con le medesime modalita', nell'arco  temporale  dal
dicembre 2007  fino  a  tutto  il  2008;  e  che,  per  contro,  tale
valutazione vada esclusa per eventuali altre  riprese  effettuate  in
luogo pubblico o aperto al pubblico; 
  Considerato che i  principi  sin  qui  esposti  gia'  ribaditi  dal
Garante in relazione a un trattamento di dati  analogo  a  quello  in
esame, effettuato, mediante potenti e  intrusivi  mezzi  di  ripresa,
dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi  (provvedimenti  del  21
aprile,   8   maggio   e   13   settembre   2007,   disponibili    in
www.garanteprivacy.it, doc. web  nn.  1400655;  1409488  e  1620926),
trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte
di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio  2008,  n.  17408/08)
con riferimento specifico alla nozione di privata dimora  nell'ambito
della tutela del domicilio (art. 14 Cost.); 
  Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio
il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati
personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle  modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi  e'  il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per  uno
o piu' interessati (articoli 154, comma 1, lettere c)  e  d)  e  143,
comma 1, lett. c) del Codice); 
  Rilevato,  che  si  pone  con  seria  evidenza  la  necessita'   di
assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla
utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti
strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di
luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque,
senza il loro consenso; 
  Rilevato che, in caso di inosservanza del  presente  provvedimento,
si rendera' applicabile la sanzione penale di cui  all'art.  170  del
Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma
2-ter del Codice; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
    a)  dichiara  l'illiceita'  del  trattamento  e  conseguentemente
vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento  e,
in particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.
d) del Codice, delle 27 immagini  contenute  nel  compact  disk,  che
ritraggono, nel contesto e con le modalita' descritte in motivazione,
persone, tra cui  il  segnalante,  all'interno  del  parco  di  Villa
Certosa o delle abitazioni ivi situate; 
    b) conseguentemente e', altresi', vietato ogni trattamento  e  in
particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.  d)
del Codice, delle ulteriori  immagini,  aventi  oggetto  e  contenuto
simili, riprese,  nel  contesto  e  con  le  modalita'  descritte  in
motivazione, dal sig. Antonello  Zappadu  all'interno  del  parco  di
Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto  da  lui
stesso dichiarato a questo Garante; 
    c) dichiara non luogo a procedere  in  ordine  alle  13  immagini
raccolte in luoghi pubblici e alle  altre  3  immagini  raccolte  nel
villaggio turistico. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 giugno 2009 
 
                       Il Presidente: Pizzetti 
 
                        Il relatore: Pizzetti 
 
               Il segretario generale: Patroni Griffi