IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto in particolare il capo I, del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; Visto il decreto 5 dicembre 2008, n. 0017968, che disciplina le modalita' applicative degli incentivi assicurativi; Visto il piano assicurativo 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 26078; Visto l'art. 4, comma 5-bis, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che dispone la proroga del piano assicurativo dell'anno precedente qualora entro la data del 30 novembre di ogni anno, non sia approvato un nuovo piano assicurativo per l'anno successivo; Considerato per il 2009 deve intendersi prorogato il piano assicurativo del 2008, approvato con decreto 28 dicembre 2007, n. 0017968, non essendo stato approvato un nuovo piano entro la data del 30 novembre 2008; Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, comma 3, e l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che prevedono la individuazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2006-2008; Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2006-2008, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2009; Ritenuto di confermare per il 2009 i prezzi unitari stabiliti con i decreti 7 maggio 2008, n. 0000509 e 5 dicembre 2008, n. 0017968, per la zootecnia e le strutture aziendali; Decreta: Art. 1. 1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2009, in attuazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2009, sono riportati nel elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente. 4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».