IL MINISTRO
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004, n. 102, nel testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  che  prevede
interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
  Visto in particolare il capo I, del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  nel  testo  modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,
che  disciplina  gli  aiuti  sulla  spesa  per il pagamento dei premi
assicurativi;
  Visti  gli  Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
  Visto  il  decreto  5  dicembre 2008, n. 0017968, che disciplina le
modalita' applicative degli incentivi assicurativi;
  Visto il piano assicurativo 2008, approvato con decreto 28 dicembre
2007, n. 26078;
  Visto  l'art. 4, comma 5-bis, del richiamato decreto legislativo n.
102/2004,  nel  testo  modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,
che  dispone  la  proroga del piano assicurativo dell'anno precedente
qualora entro la data del 30 novembre di ogni anno, non sia approvato
un nuovo piano assicurativo per l'anno successivo;
  Considerato   per  il  2009  deve  intendersi  prorogato  il  piano
assicurativo  del  2008,  approvato  con decreto 28 dicembre 2007, n.
0017968, non essendo stato approvato un nuovo piano entro la data del
30 novembre 2008;
  Visto  l'art.  127,  della  legge n. 388/2000, comma 3, e l'art. 2,
comma   5-ter,   del  decreto  legislativo  n.  102/2004,  nel  testo
modificato  dal  decreto  legislativo  n.  82/2008,  che prevedono la
individuazione  dei  valori assicurabili con polizze agevolate, sulla
base  delle  rilevazioni  almeno  triennali  dell'ISMEA  (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare);
  Visti  i  prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati
dall'ISMEA nel triennio 2006-2008;
  Ritenuto  di  adottare,  per  le  produzioni vegetali, la media dei
prezzi  dei  singoli prodotti, rilevati nel triennio 2006-2008, quali
importi  massimi  entro  cui devono essere contenuti i prezzi unitari
per  la  determinazione  dei valori delle produzioni assicurabili nel
2009;
  Ritenuto di confermare per il 2009 i prezzi unitari stabiliti con i
decreti  7 maggio 2008, n. 0000509 e 5 dicembre 2008, n. 0017968, per
la zootecnia e le strutture aziendali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, applicabili
per  la  determinazione  dei valori assicurabili al mercato agevolato
nell'anno  2009,  in  attuazione  del Piano assicurativo agricolo per
l'anno  2009,  sono  riportati  nel  elenco  allegato  che  fa  parte
integrante del presente decreto.
  2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o
gruppo  di  prodotti  della  medesima specie o gruppo varietale delle
produzioni   vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi  massimi,
nell'ambito  dei  quali,  in  sede di stipula delle polizze, le parti
contraenti  possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in
base  alle  caratteristiche  qualitative  e alle condizioni locali di
mercato.
  3.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente
varieta',  puo'  essere  maggiorato  fino  a  €  7,75 il quintale. Al
certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di
coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della
Regione territorialmente competente.
  4.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il
corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche
ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere
maggiorato  fino  al  20  per  cento. In tale caso, al certificato di
polizza  deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo
preposto,  per le successive verifiche della Regione territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica».