IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende tra l'altro l'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto; Considerato che, con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione e' stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo art. 24-ter che consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, senza un parere scientifico dettagliato dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le sostanze attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile sull'ambiente in quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1095/2007 medesimo; Considerato che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art. 24-bis, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana ed animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificanti ed ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'art. 24-ter del suddetto regolamento (CE); Considerato che le la Commissione e gli Stati membri hanno riesaminato le relazioni di riesame provvisorie nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dove sono stati approvati sotto forma di relazioni di riesame; Considerato che ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e' tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie di tali sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione con l'inserimento delle sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b). Decreta: Art. 1. Iscrizione delle sostanze attive 1. Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto, con la definizione chimica ed alle condizioni ivi previste, sono aggiunte, fino al 31 agosto 2019, alle sostanze riportate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;