IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004
che  stabiliscono  le  modalita'  attuative  della  quarta  fase  del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  e  fissano  un elenco di sostanze attive da valutare, ai
fini  della  loro  eventuale  iscrizione nell'allegato I della citata
direttiva  che  comprende  tra l'altro l'elenco delle sostanze attive
riportate nell'allegato al presente decreto;
  Considerato  che,  con  il  regolamento  (CE)  n.  1095/2007  della
Commissione  e'  stato  inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il
nuovo  art.  24-ter  che  consente di includere nell'allegato I della
direttiva   91/414/CEE,   senza  un  parere  scientifico  dettagliato
dell'Autorita'   europea  per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA),  le
sostanze  attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che
non  abbiano  effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o
sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile sull'ambiente in
quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento
(CE) n. 1095/2007 medesimo;
  Considerato  che  la  Commissione  ha esaminato, ai sensi dell'art.
24-bis,  del  regolamento  (CE)  n.  2229/2004,  gli  effetti di tali
sostanze   attive   sulla   salute  umana  ed  animale,  sulle  acque
sotterranee  e  sull'ambiente  per  una  serie  di  usi  proposti dai
notificanti  ed  ha  concluso  che tali sostanze attive rispondono ai
requisiti dell'art. 24-ter del suddetto regolamento (CE);
  Considerato  che  le  la  Commissione  e  gli  Stati  membri  hanno
riesaminato  le  relazioni  di  riesame  provvisorie  nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali,  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma  di relazioni di
riesame;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n.
2229/2004,  l'Agenzia  europea  per la sicurezza alimentare (EFSA) e'
tenuta  ad  esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta
della  Commissione,  sulle  relazioni  di riesame provvisorie di tali
sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive di cui
all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i
requisiti  di  cui  all'art.  5,  paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva  91/414/CEE,  in  particolare  per  quanto riguarda gli usi
presi  in  considerazione  e  specificati  nelle relazioni di riesame
della Commissione;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive di cui all'allegato del
presente  decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/127/CE   della  Commissione  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente
decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli
interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e
B dell'allegato al presente decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente  decreto,  si  deve  tener conto, se necessario, anche delle
disposizioni  indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo
3  aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed
in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b).

                              Decreta:


                               Art. 1.

                  Iscrizione delle sostanze attive


  1.  Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto,
con  la  definizione  chimica  ed  alle condizioni ivi previste, sono
aggiunte,   fino   al   31   agosto  2019,  alle  sostanze  riportate
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;