IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato  che, con regolamento (CE) n. 507 della Commissione del
15  giugno  2009,  la  denominazione «Abbacchio Romano» riferita alla
categoria Carni (e frattaglie) fresche, e' iscritta quale Indicazione
Geografica  Protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di origine
protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il disciplinare di produzione
della  Indicazione  Geografica Protetta «Abbacchio Romano», affinche'
le  disposizioni  contenute  nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

                              Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa   della   Indicazione  geografica  protetta  «Abbacchio
Romano»,  registrata  in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 507
del 15 giugno 2009.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Abbacchio  Romano»,  possono  utilizzare, in sede di presentazione e
designazione  del  prodotto,  la suddetta denominazione e la menzione
«Indicazione  Geografica  Protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento  (CE)  n.  510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
   Roma, 17 giugno 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo