IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat; Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificante ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA); Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per le sostanze attive flutolanil e fluazinam, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/108/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/108/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b); Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, sono state iscritte, fino al 28 febbraio 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.