IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni  dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai notificante ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive   flutolanil,   benfluralin,   fluazinam,  fuberidazolo  e  il
mepiquat,  esaminate  dagli  Stati  membri  relatori e dall'EFSA sono
state  successivamente  presentate  alla  Commissione  e  riesaminate
nell'ambito  del  Comitato  permanente  per la catena alimentare e la
salute  degli  animali  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma di
rapporti di riesame;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil,
benfluralin,  fluazinam,  fuberidazolo  e il mepiquat, soddisfano, in
linea  di  massima,  le  prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto
riguarda  gli  usi presi in considerazione e specificati nei rapporti
di riesame della Commissione;
  Considerato  che  per le sostanze attive flutolanil e fluazinam, e'
necessario   acquisire   ulteriori   informazioni   su  alcuni  punti
specifici,   a  norma  dell'art.  6,  paragrafo  1,  della  direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le sostanze attive flutolanil, benfluralin,
fluazinam,  fuberidazolo  e  il  mepiquat,  per garantire il rispetto
delle  disposizioni  della  direttiva  91/414/CEE  ed  in particolare
dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/108/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive   flutolanil,   benfluralin,   fluazinam,  fuberidazolo  e  il
mepiquat,  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2008/108/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti
di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e
le  modalita'  riportati  nelle parti A e B dell'allegato al presente
decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  On. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.   Le   sostanze   attive   flutolanil,  benfluralin,  fluazinam,
fuberidazolo  e il mepiquat, sono state iscritte, fino al 28 febbraio
2019,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.