IL DIRIGENTE
       della Direzione generale per le piccole e medie imprese
                       e gli enti cooperativi

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  parere della Commissione Centrale per le Cooperative del
15 maggio 2003;
  Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data 17
luglio  2003  concernenti  la  determinazione  del limite temporale e
dell'importo  minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex  art.  2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale per le piccole e medie
imprese  e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma
al Dirigente dell'Ufficio IV;
  Considerato  che  dagli  accertamenti effettuati, le cooperative di
cui  all'allegato  elenco,  si  trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato  altresi'  che  il  provvedimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Preso  atto  che  non  sono pervenute richieste e/o osservazioni da
parte  dei  soggetti  legittimati  di  cui  all'art. 7 della legge n.
241/1990,  a  seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  sono
sciolte,  senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.