IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3771 del 14 maggio 2009,
n.  3772  del  19  maggio 2009, numeri 3778, 3779 e 3780 del 6 giugno
2009;
  Visto  il  decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici
nella  regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 9 giugno 2009;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.   Nell'ambito  dell'attuazione  delle  attivita'  di  protezione
civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi
e  dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari,
negli  ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  6 aprile 2009, i
soggetti  operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui
agli  articoli  6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini
di  cui  al  capo  II  del  titolo  III  della  parte  I  del decreto
legislativo  30  giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai
soggetti pubblici.
  2.  Ai  predetti  fini,  e  tenuto  conto  dei principi sanciti nel
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, i soggetti di cui al
comma  1  sono  contitolari  del  trattamento  dei dati necessari per
l'espletamento  della  funzione di protezione civile al ricorrere dei
casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225
e  dell'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.
  3.  Il  trattamento  dei  dati  di cui al comma 1 e' effettuato dai
soggetti  di  cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel
rispetto    dei    principi    di   pertinenza,   non   eccedenza   e
indispensabilita'.
  4.  I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati
personali,   anche  sensibili  e  giudiziari,  per  le  finalita'  di
rilevante  interesse pubblico in materia di protezione civile in atto
nei  territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2
e  3,  20  e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione
dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici
e  privati  diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  effettuata nel rispetto dei
principi  di  pertinenza,  non eccedenza e indispensabilita', ai soli
fini  dello  svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  della  popolazione
coinvolta negli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti
interessi  salvaguardati  mediante  le  operazioni di soccorso, per i
trattamenti  di  dati  effettuati  dai  soggetti di cui al comma 1 e'
differito, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'adempimento degli obblighi
di  informativa  di  cui  all'art.  13,  del  decreto  legislativo n.
196/2003.  Su  richiesta  dell'interessato  sono  fornite comunque le
notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13.
  6.  Alla  scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui
al   comma   1   forniscono   un'informativa   secondo  le  modalita'
semplificate   individuate  con  provvedimento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3.
  7.   In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  in  atto  nel
territorio  della  regione  Abruzzo,  il termine di cui all'art. 146,
comma  2, del decreto legislativo n. 196/2003 e' fissato in 60 giorni
dalla  presentazione  della relativa istanza e quello di cui all'art.
146, comma 3 e' fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150,
comma  2,  del  decreto  legislativo n. 196/2003 per la decisione dei
ricorsi  presentati  alla  data  del  6  aprile 2009 e per quelli che
perverranno fino al 31 luglio 2009 e' fissato in 120 giorni.
  8.  In  relazione  al  contesto  emergenziale in atto nella regione
Abruzzo,  nonche'  avuto  riguardo  all'esigenza  di  contemperare la
funzione  di  soccorso  con  quella afferente alla salvaguardia della
riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al
comma  1,  l'art.  30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui  all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
  9.  In  considerazione degli eccezionali eventi sismici in premessa
richiamati,  e'  sospesa,  fino  alla  scadenza  del  termine  di cui
all'art.  5,  comma  1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39,
l'applicazione  degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196  e  del relativo allegato b), limitatamente ai
soggetti di cui al comma 1.
  10.  Con  successivo  provvedimento  adottato  dal  Garante  per la
protezione  dei  dati  personali,  d'intesa con il Dipartimento della
protezione   civile,  saranno  definite  modalita'  semplificate  per
l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime
di   sicurezza   che   tengano   in   considerazione   l'esigenza  di
contemperamento   delle  azioni  di  salvaguardia  e  soccorso  della
popolazione  con  quelle  volte  ad  assicurare  la  tutela  dei dati
personali degli interessati.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi