IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Vista la richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario delegato per il patrimonio culturale e il recupero dei beni artistici; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39; Vista la nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Vista la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Vista la nota del 26 maggio 2009 del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Il vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 provvede al censimento ed alla archiviazione dei dati relativi ai danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva il presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39. 2. Il Vice Commissario delegato per la realizzazione delle attivita' di competenza si avvale della collaborazione dei sindaci soggetti attuatori di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.