IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n.  3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6
giugno 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Vista  la  richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario
delegato   per  il  patrimonio  culturale  e  il  recupero  dei  beni
artistici;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  lettera  q),  del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
  Vista  la  nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
  Vista  la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas;
  Vista  la  nota  del  26  maggio  2009 del presidente dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Il  vice  Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
provvede  al  censimento  ed  alla archiviazione dei dati relativi ai
danni  causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva
il   presidente   della  regione  Abruzzo  nella  predisposizione  ed
attuazione  del  piano  degli  interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.
  2.   Il  Vice  Commissario  delegato  per  la  realizzazione  delle
attivita'  di  competenza  si avvale della collaborazione dei sindaci
soggetti  attuatori  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.