IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n.183;
  Visti  in  particolare  l'art.  4,  comma 1, e gli articoli 17 e 18
della  legge  18  maggio  1989,  n.  183, concernenti le modalita' di
approvazione dei piani di bacino nazionali;
  Visto  in particolare 1'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio
1989,  n.  183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere  redatti  cd  approvati  anche  per  sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284;
  Visto l'art. 1, commi l e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  agosto  1989,  recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei
fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;
  Viste  le linee guida per il «Piano Stralcio Rischio frane - Bacini
Liri-Garigliano  e  Volturno»  approvate  con  delibera  del Comitato
Istituzionale del 10 marzo 1997;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12  dicembre  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28
maggio   2007,   recante  approvazione  del  Piano  Stralcio  Assetto
Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno;
  Considerato  che per tutte le aree le Norme di Attuazione-Misure di
Salvaguardia  prevedono  la possibilita' di annullare e/o modificare,
in  qualsiasi  momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia
relative  all'assetto  idrogeologico a seguito di studi ed indagini a
scala  di  maggior  dettaglio che consentono una definizione, a scala
adeguata, delle condizioni del territorio;
  Considerato  che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  12  dicembre  2006,  approva il Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico  Rischio  Frana  per i comuni inseriti nell'allegato A,
mentre  per  i comuni di cui all'allegato B tale Piano resta adottato
esclusivamente come misura di salvaguardia;
  Considerato  che per i comuni di cui all'allegato B e' previsto che
essi,  successivamente  all'adozione del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico - Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale,
sviluppino  studi  specifici  al  fine di sottoporre all'Autorita' di
Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico,
per   procedere  successivamente  per  queste  aree  all'adozione  ed
all'approvazione del Piano;
  Visto  l'art.  29  delle norme di Attuazione-Misure di salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;
  Considerato  che  i  comuni  di  Atina  (Frosinone), Piedimonte San
Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia), inseriti
nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  12 dicembre 2006, hanno sottoposto all'Autorita' di Bacino studi
specifici  al  fine  della  riperimetrazione di alcune Aree a rischio
idrogeologico;
  Viste  la  delibere  n.  1 del 22 febbraio 2007 e n. 1 del 3 maggio
2007  con  le quali in Comitato tecnico ha espresso parere favorevole
alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
e  delle  relative  misure  di salvaguardia dei settori di territorio
ricadenti  nei  comuni  di  Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano
(Frosinone),  Celano  (L'Aquila)  e Pozzilli (Isernia) come riportate
nelle cartografie allegate;
  Vista  la  deliberazione n. 1, del 19 giugno 2007, art. 2, comma a)
con  la  quale il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino dei
fiumi  Bacini  Liri-Garigliano  e  Volturno ha proceduto all'adozione
definitiva,  ai  sensi  dell'art.  18, comma 1) della legge 18 maggio
1989,  n.  183 ed ai sensi della legge 11 dicembre 2000 n. 365, della
modifica  al  Piano  Stralcio  per  l'Assetto Idrogeologico - Rischio
Frana  relativa  comuni  di Atina (Frosinone), Piedimonte San Germano
(Frosinone), Celano (L'Aquila) e Pozzilli (Isernia);
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 gennaio 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  E'   approvata   la   modifica  al  Piano  Stralcio  per  l'Assetto
Idrogeologico   -   Rischio   Frana   relativa  ai  comuni  di  Atina
(Frosinone),  Piedimonte San Germano (Frosinone), Celano (L'Aquila) e
Pozzilli  (Isernia),  cosi' come riportata nelle cartografie allegate
al    presente   decreto,   adottata   dal   Comitato   Istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi Liri-Garigliano e Volturno con
deliberazione n. 1 del 19 giugno 2007, art. 2, comma a).
  Il  «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frana del
bacino  idrografico  dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno», a seguito
delle  modifiche  approvate  dal  presente  decreto,  si  compone dei
seguenti elaborati:
   a)  Allegato A - elenco dei comuni per i quali e' adottato il PSAI
- Rischio Frana
   b)  Allegato  B  - elenco dei comuni per i quali il PSAI - Rischio
Frana ha valore di Misura di Salvaguardia;
   c)  Cartografia  relativa  alle  modifiche al PSAI - Rischio Frana
approvate dal presente decreto.