IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato
(AAMS)   la   gestione   delle   funzioni   statali   in  materia  di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi
urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale;
  Visto  l'art.  27  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412, che ha
istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella
misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi;
  Visto  l'art.  6  della  legge  23  dicembre  1993,  n. 559, che ha
istituito  il versamento alla regione Sicilia nella quota del 12,25 %
del totale della posta netta raccolta nella regione stessa;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  aprile  1998,  concernente
disposizioni  sulla gestione finanziaria del montepremi nei giochi di
abilita' e nei concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, convertito in
legge  il  27 febbraio 2002, n. 16, che ha fissato il compenso dovuto
al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del
costo  al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresi' al
valore  di  0,408  euro  la  posta unitaria di partecipazione (id est
combinazione);
  Visto  l'art.  1,  commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la
diffusione e la gestione;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,   in   legge   2   dicembre  2005,  n.  248  e  l'art.
11-quinquiesdecies,  comma 1, che affida al Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato
l'adozione  di  provvedimenti  per  la definizione delle regole della
raccolta,  attraverso  internet,  televisione  digitale,  terrestre e
satellitare,  nonche'  attraverso  la  telefonia  fissa e mobile, del
lotto, del concorso pronostici Enalotto;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005, n. 248 e, segnatamente,
l'art.  11-quinquiesdecies,  comma  4,  che  dispone  che con decreto
direttoriale   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le
modalita'  e  le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di
formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
  Vista la disciplina per la procedura di selezione per l'affidamento
in  concessione  della  gestione  dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale,  con  gara  indetta ed espletata secondo i criteri fissati
dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, all'art. 1, comma 90, con
particolare  riferimento al capitolato d'oneri, al capitolato tecnico
ed allo schema di atto di convenzione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  dell'Amministazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n.
2009/21729/giochi/Ena;
  Considerato  che,  nell'ambito  dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale,  occorre  stabilire  le  modalita'  di gestione dei flussi
finanziari del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale
e  complementare,  in  coerenza  con  i relativi decreti direttoriali
prot. n. 2009/21729/giochi/Ena e prot. n. 2009/21730/giochi/Ena;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  per assicurare
correttezza,  trasparenza  ed  efficienza  al  sistema  riguardante i
flussi  finanziari per la gestione del concorso a pronostico Enalotto
e del suo gioco opzionale e complementare;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  aggio,  il  compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una
combinazione  di  gioco, previsto in favore del soggetto che effettua
la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore:
    in  base  all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito  in  legge  il  27  febbraio  2002,  n. 16, per i punti di
vendita;
    come  stabilito  dal  decreto  direttoriale  avente ad oggetto la
raccolta  a  distanza  dei giochi numerici a totalizzatore nazionale,
per i punti di vendita a distanza.
  Ove  ai  punti  di  vendita  ed  ai  punti di vendita a distanza il
concessionario  riconosca  un  compenso aggiuntivo, quest'ultimo e' a
carico esclusivo del concessionario stesso;
   c)   compenso,   la  quota  parte  della  raccolta  lorda  che  il
concessionario   percepisce   a  fronte  degli  adempimenti  connessi
all'esercizio  e  allo sviluppo delle attivita' e le funzioni oggetto
di concessione;
   d) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione
l'esercizio  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale  di  cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
   e)  concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al
concessionario  le  attivita'  e  le  funzioni  per  l'esercizio e lo
sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore  nazionale  di  cui
all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f)  diritto  fisso,  l'importo  associato  ad ogni combinazione da
ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei
concorsi  come  previsto  l'art.  27 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
   g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui
all'art.   11-quinquiesdecies,   comma  4  del  decreto-legge  n.  30
settembre  2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, in legge 2
dicembre 2005, n. 248;
   h)  Enalotto,  il  gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui
all'art.  1,  comma  90,  lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   i)  montepremi,  la  percentuale  dell'ammontare complessivo delle
giocate  destinato  alle  vincite,  di  cui all'art. 4, comma 3 della
disciplina di gioco;
   l)  protocollo  di comunicazione, le modalita' di colloquio tra il
sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema di controllo
di AAMS;
   m)  punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla
raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art.
1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un
codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS;
   n)  punto  di  vendita a distanza indica il concessionario stesso,
nell'esercizio   della   raccolta   a  distanza,  ovvero  il  singolo
concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi
o  scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione
dei  giochi  numerici  a totalizzatore nazionale con partecipazione a
distanza.  Il  punto  di  vendita  a  distanza e' identificato con un
codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non
riassegnabile;
   o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate;
   p)  settimana contabile, il periodo che intercorre tra le giornata
del  lunedi'  e  la  giornata  della domenica di ogni settimana nella
quale si raccoglie il gioco;
   q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario
che  assicura  la  funzione  di totalizzazione nazionale, finalizzata
alla  determinazione  dell'ammontare del montepremi di ogni concorso,
dell'importo  del  premio  spettante  ad  ogni giocata vincente e dei
rimborsi;
   r)  vincite,  gli  importi  destinati  al  pagamento delle giocate
vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti.