IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,   con   il  quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante
autorizzazione  alla  raccolta  telefonica o telematica delle giocate
relative  a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e'  facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva  del  Ministro  delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero  i  gestori  dei  giochi,  concorsi  pronostici o scommesse ad
effettuare   la  raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate,
mediante    sistemi,    centri    di   servizio   od   operatori   di
telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo
le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
  Vista  la  direttiva  del Ministro dell'economia e delle finanze in
data   30   maggio  2002,  che  ha  affidato  al  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione
alla  raccolta  telefonica  e  telematica  delle  giocate relative ai
concorsi pronostici e alle scommesse;
  Visto  l'art.  1,  commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione
e  gestione,  con  organizzazione  propria  o  di terzi, dei mezzi di
pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al  gioco  a distanza,
nonche'   la   scelta  dell'organizzazione  alla  quale  affidare  la
diffusione e la gestione;
  Visto  l'art.  11-quinquiesdecies,  comma 11 della legge 2 dicembre
2005,  n.  248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che
affida  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione
dei  provvedimenti  necessari  per la definizione delle misure per la
regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse, del
Bingo, e delle lotterie;
  Visto  l'art.  38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni  ed integrazioni, dalla legge 4
agosto   2006,   n.   248,   che  ha  disposto  la  definizione,  con
provvedimenti  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato,
delle  nuove  modalita'  di distribuzione del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;
  Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, recante misure per
la  regolamentazione  della  raccolta a distanza delle scommesse, del
Bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  21  novembre 2007, n. 231, di
attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la prevenzione
dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio del
proventi  di  attivita'  criminose  e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  recante  la  disciplina del gioco
Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena;
                              Dispone:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  anagrafica,  l'insieme  delle informazioni che identificano il
giocatore, costituite almeno da:
    i. codice di identificazione;
    ii.  codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero
per coloro che possiedono un permesso di soggiorno;
    iii. cognome e nome;
    iv. luogo e data di nascita;
    v.  residenza: indirizzo (strada e numero civico), c.a.p., comune
e provincia, Stato;
   c)   atto   di   convenzione,   atto   sottoscritto   fra  AAMS  e
l'aggiudicatario  della  procedura  di selezione per l'affidamento in
concessione  dell'esercizio  e  dello  sviluppo dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario;
   d)   codice   di   identificazione,   il   codice  che  identifica
univocamente un conto di gioco;
   e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di
gioco   che,   unitamente  al  codice  di  identificazione,  consente
l'identificazione del giocatore;
   f)  codice  univoco,  il codice assegnato all'atto della convalida
della giocata dal sistema del concessionario;
   g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione
l'esercizio  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale  di  cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
   h)  concessione,  l'istituto  attraverso  il quale AAMS conferisce
all'aggiudicatario,  con  la sottoscrizione dell'atto di convenzione,
le  attivita'  e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi
numerici  a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   i)  contratto  di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un
giocatore  ed  un  gestore  di  conti  di  gioco, alla cui stipula e'
subordinata  la  partecipazione  a  distanza  ai  giochi  numerici  a
totalizzatore  nazionale  e  con  il  quale  le  parti  convengono di
registrare  su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni
riguardanti il medesimo gioco;
   j)   convalida,   l'avvenuta   registrazione   sul   sistema   del
concessionario  della richiesta di giocata effettuata dal titolare di
un contratto di conto di gioco;
   k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni
che identificano la giocata, costituite almeno da:
    i. codice di identificazione;
    ii. data e ora della giocata;
    iii. importo della giocata;
   l)  disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di
uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale;
   m)  Enalotto,  il  gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui
all'art.  1,  comma  90,  lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   n)  gestore  di conti di gioco, il concessionario ovvero gli altri
concessionari   autorizzati  ad  operare  come  punto  di  vendita  a
distanza,  ciascuno  con  riferimento  ai conti di gioco attivati nel
sistema di propria titolarita';
   o)  giochi  numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di
sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto
della  giocata,  ovvero  sull'attribuzione  alla  giocata medesima di
numeri  determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata
delle  poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una
base  di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che
prevedono,  altresi',  la ripartizione in parti uguali del montepremi
tra  le  giocate  vincenti  appartenenti  alla  medesima categoria di
premi.   Non  sono  in  ogni  caso  intesi  come  giochi  numerici  a
totalizzatore  nazionale,  i  giochi,  ad oggi, gia' oggetto di altra
concessione;
   p)   punto  di  vendita  a  distanza,  il  concessionario  stesso,
nell'esercizio   della   raccolta   a  distanza,  ovvero  il  singolo
concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi
o  scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione
dei  giochi  numerici  a totalizzatore nazionale con partecipazione a
distanza;
   q)  raccolta  a  distanza,  la  modalita'  di  raccolta dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione del giocatore a
distanza, effettuata attraverso canali diversi da quello fisico;
   r)  sistema  di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di
gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati;
   s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario
collegato  ai  terminali  di  gioco dei punti di vendita fisici, alla
rete telematica dei punti di vendita a distanza nonche' al sistema di
controllo di AAMS.