IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo, e delle lotterie; Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica; Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto direttoriale recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena; Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, costituite almeno da: i. codice di identificazione; ii. codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero per coloro che possiedono un permesso di soggiorno; iii. cognome e nome; iv. luogo e data di nascita; v. residenza: indirizzo (strada e numero civico), c.a.p., comune e provincia, Stato; c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario; d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco; e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore; f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario; g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un gestore di conti di gioco, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il medesimo gioco; j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco; k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da: i. codice di identificazione; ii. data e ora della giocata; iii. importo della giocata; l) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale; m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; n) gestore di conti di gioco, il concessionario ovvero gli altri concessionari autorizzati ad operare come punto di vendita a distanza, ciascuno con riferimento ai conti di gioco attivati nel sistema di propria titolarita'; o) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, gia' oggetto di altra concessione; p) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza; q) raccolta a distanza, la modalita' di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione del giocatore a distanza, effettuata attraverso canali diversi da quello fisico; r) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati; s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario collegato ai terminali di gioco dei punti di vendita fisici, alla rete telematica dei punti di vendita a distanza nonche' al sistema di controllo di AAMS.