IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n 1282/2001 della Commissione, del 28
giugno  2001,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento n.
1493/99  per  quanto  riguarda  le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il  Regolamento  CE  n.  555/2008  della Commissione, del 28
guigno  2008,  recante  modalita'  di  applicazione  del Reg. (CE) n.
470/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo  in  ordine  ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto   il   decreto  ministeriale  dell'11  aprile  2001  relativo
all'aggiunta  di  un  rivelatore ai vini destinati alle distillazioni
comunitarie;
  Visto  il  Programma  nazionale di sostegno, predisposto sulla base
dell'accordo  intervenuto  nel  corso della riunione della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni e Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  in data 20 marzo 2008, inviato alla
Commissione UE il 30 giugno 2008;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 2009, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio
2009,  recante  «disposizioni  di  attuazione dei regolamenti (CE) n.
479/2008  del  Consiglio  e  (CE)  n.  555/2008 della Commissione per
quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della  distillazione
dell'alcol per usi commestibili»;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita  nella seduta del 18 dicembre 2008, sotto la condizione della
modifica  della previsione dell'obbligo del conferimento totale delle
uve ad un unico soggetto;
  Considerato  che  il  citato  regolamento  del  Consiglio  (CE)  n.
479/2008 non prevede l'obbligo del conferimento totale;
  Preso atto delle valutazioni delle organizzazioni di categoria;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. Al decreto ministeriale 7 gennaio 2009. citato in premessa, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'art. 1, comma 3, quinto trattino, sono soppresse le parole:
«ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01;
   b)  all'art.  2.  comma  1,  sono  soppresse  le  parole «ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01»;
   c)  all'art. 2, comma 2, sono soppresse le parole: «Per le cantine
cooperative  o  le  associazioni gli ettari da prendere a riferimento
sono  quelli  dichiarati  nei modello di dichiarazione previsto per i
soci  che  rientrano nella deroga prevista all'art. 2 paragrafo 3 del
Regolamento (CE) n. 1282/2001»;
   d) all'art. 8, il comma 5 e sostituito dal seguente:
    «5. Tutti i termini indicati nei presente decreto sono perentori.
Per  la  campagna  2008/2009,  tutti  i termini indicati sono fissati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.».