IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP);
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  e,  in  particolare,  gli  articoli  335, riguardante la nuova
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza  da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 14
aprile  2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2008;
  Visto  il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'Albo  delle
imprese  di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2009 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP,  15  novembre  2007, n. 2563,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, con
il  quale  e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri
di  gestione  nella  misura  del  5,17 per cento da dedursi dai premi
assicurativi   incassati   nell'esercizio   2008,   ai   fini   della
determinazione   del   contributo   di  vigilanza  sull'attivita'  di
assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  Visto  il  bilancio  di previsione per l'esercizio 2009, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  284 del 4
dicembre 2008, che evidenzia spese di funzionamento per il 2009, pari
a euro 53.830.000,00;
  Vista la comunicazione dell'ISVAP del 29 gennaio 2009, con la quale
viene   individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2009
relativamente  al  contributo  di vigilanza a carico delle imprese di
assicurazione  e  riassicurazione, pari a euro 41.820.000,00, e viene
resa  nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2008
rispettivamente,    dalle    imprese    che    esercitano    i   rami
dell'assicurazione  diretta  e  l'attivita' di sola riassicurazione e
viene  proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza
per  l'esercizio  2009,  a  carico  delle  imprese di assicurazione e
riassicurazione   nazionali,   delle  rappresentanze  di  imprese  di
assicurazione   e   riassicurazione  extraeuropee,  che  operano  nel
territorio  della Repubblica, nella misura unica dello 0,49 per mille
dei premi incassati nell'esercizio 2008;
  Vista  la  successiva  comunicazione del 3 giugno 2009 con la quale
l'ISVAP  fa  presente  che  l'Autorita'  in  sede di approvazione del
bilancio 2008 ha registrato un avanzo di amministrazione a consuntivo
superiore rispetto a quello presunto indicato, ai fini della proposta
di  aliquota  contributiva,  in  precedenza  e, considerate le minori
esigenze  di  copertura  del  fabbisogno,  ritiene  di  poter ridurre
l'aliquota contributiva dallo 0, 49 per mille allo 0,47 per mille dei
premi incassati nel 2008, dedotti gli oneri di gestione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP
  1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 all'ISVAP, ai
sensi  dell'art.  335,  commi  da  2  a  6, del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle  rappresentanze  di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione  europea,  che  operano  nel  territorio della Repubblica,
dalle  imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di
imprese  con  sede  in  un  Paese  terzo  rispetto all'Unione europea
operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano
esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella
misura  unica dello 0,47 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2008  delle  assicurazioni  nei  rami  vita  e nei rami danni, di cui
all'art.  2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della
riassicurazione.
  2.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2008 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP  del  15 novembre 2007, n. 2563, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 in misura pari
al 5,17 per cento dei predetti premi.