IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP);
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  ed,  in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in   attuazione   della   direttiva  2002/92/CE  sull'intermediazione
assicurativa;  l'art.  157,  concernente  l'istituzione del ruolo dei
periti  assicurativi;  gli  articoli  335,  336  e 337 riguardanti la
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza   da   parte   delle   imprese   di   assicurazione   e  di
riassicurazione,    degli    intermediari    di    assicurazione    e
riassicurazione  e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni
e norme transitorie;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  ministro  dell'economia  e delle finanze 6
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento  all'ISVAP  del  contributo  di  vigilanza  da parte degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008;
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa  e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi e
riassicurativi  di  cui  al citato art. 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
  Visto  il  regolamento  ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente
l'attivita'  peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei
periti   assicurativi   di   cui  all'art.  157  del  citato  decreto
legislativo n. 209 del 2005;
  Considerato   che   occorre   provvedere,  per  l'anno  2009,  alla
determinazione  del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di  assicurazione  e  riassicurazione, iscritti nel registro unico, e
dai  periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e
con   le   modalita'   di   versamento   adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'ISVAP;
  Vista  la comunicazione dell'ISVAP del 24 aprile 2009, con la quale
e'   individuato   il   fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2009,
relativamente  al contributo di vigilanza a carico degli intermediari
di  assicurazione  e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a
euro 9.000.000,00;
  Considerata  la  delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
22  aprile  2009,  con la quale sono proposte le misure degli importi
dei   contributi   di  vigilanza  per  l'anno  2009  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti
assicurativi;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Contributo  di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
              riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP
  1.  Il  contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art.
336   del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dagli
intermediari  di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro
unico  di  cui  all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e'
determinato,  per  l'anno 2009, nella misura di: euro sessantatre per
le   persone  fisiche  ed  euro  duecentonovantadue  per  le  persone
giuridiche  iscritte  nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto
per  i  produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per
le  persone  giuridiche  iscritte  nella  sezione  D del registro, il
contributo   di  vigilanza  e'  determinato  nella  misura  di:  euro
diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro  e  per  la societa' Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento
per  le  Banche  con  raccolta  premi  da  cento milioni di euro a un
miliardo  di  euro;  euro seimilanovecento per le Banche con raccolta
premi  da  dieci  milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro
cinquemilasettecentocinquanta  per le Banche con raccolta premi da un
milione  di  euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le
Banche  con  raccolta  premi  inferiore  a un milione di euro, per le
societa'  di  intermediazione  mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari.
  2.  Ai  fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza  i  soggetti  che risultano iscritti nel registro alla data
del 30 maggio 2009.