IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attivita' peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005; Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2009, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; Vista la comunicazione dell'ISVAP del 24 aprile 2009, con la quale e' individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2009, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a euro 9.000.000,00; Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del 22 aprile 2009, con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2009 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi; Decreta: Art. 1. Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2009 all'ISVAP 1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2009, nella misura di: euro sessantatre per le persone fisiche ed euro duecentonovantadue per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciotto per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la societa' Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari. 2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2009.