IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
  Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la
lotta   obbligatoria   contro  la  diabrotica  del  mais  (Diabrotica
virgifera Le Conte);
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre
2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione
nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  Visto  il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della
decisione   della   Commissione  2003/766/CE,  relativo  alle  misure
fitosanitarie  d'emergenza  intese  a  prevenire  la  propagazione di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunita';
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2006/564/CE dell'11 agosto
2006  che  modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24
ottobre  2003  relativa  a  misure  d'emergenza intese a prevenire la
propagazione  nella  Comunita'  di  Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione  2006/565/CE dell'11
agosto  2006,  relativa ai programmi di contenimento volti a limitare
l'ulteriore  propagazione  di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
nelle aree della Comunita' in cui e' confermata la sua presenza;
  Vista la decisione della Commissione 2008/644/CE del 25 luglio 2008
che  modifica  la  decisione  della  Commissione  2003/766/CE  del 24
ottobre  2003  relativa  a  misure  d'emergenza intese a prevenire la
propagazione  nella  Comunita'  di  Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte;
  Considerata  la  necessita' di dare attuazione alle decisioni della
Commissione 2006/564/CE e 2008/644/CE, nonche' di abrogare il decreto
ministeriale 21 agosto 2001;
  Considerato   che   i   risultati  dei  controlli  ufficiali  hanno
confermato per piu' di due anni consecutivi la presenza di Diabrotica
virgifera  virgifera  nelle  regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia,  Lombardia,  Piemonte  e Veneto e nella provincia autonoma di
Trento;
  Considerato  che  i  programmi  di  eradicazione  e di contenimento
realizzati  dalle  regioni  infestate,  in  applicazione  del decreto
ministeriale  21  agosto  2001,  hanno dimostrato che l'organismo non
puo' piu' essere eradicato da alcune aree del territorio nazionale;
  Considerati  gli  esiti  dei  monitoraggi  annuali  effettuati  dai
servizi  fitosanitari  regionali  al fine di accertare la presenza di
Diabrotica   virgifera   virgifera   nell'ambito   dei  territori  di
competenza;
  Considerato che nei piu' importanti comprensori maidicoli italiani,
per  ragioni  socio-economiche  e  di  tecnica agronomica, la pratica
della monosuccessione del mais e' storicamente diffusa;
  Considerato   opportuno   dare   applicazione   ai   programmi   di
contenimento previsti dalla raccomandazione 2006/565/CE;
  Considerata  l'elevata  efficacia  dell'interruzione  della pratica
della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di
diabrotica del mais;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  Comitato  fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Scopo generale
  1.  La  lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in
appresso  denominato  «l'organismo»)  e'  obbligatoria nel territorio
della Repubblica Italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
  2.  Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di  prevenzione  idonei  ad  evitare il diffondersi del parassita sul
territorio.
  3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e  la  regolamentazione  delle  attivita'  di  produzione del mais in
funzione  dello  stato  fitosanitario  del  territorio  e  secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto.