IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto ministeriale 10 marzo 2003, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.