IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, dalla predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27
marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per
lo   schedario   vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  origine
controllata  e  garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5   agosto  1996  concernente
modificazioni  al  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine   controllata  e  garantita  «Chianti»  ed  approvazione  dei
disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini  a  denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica
al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad
ottenere   la   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della
Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Toscana;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la  Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche  Tipiche  dei Vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione della Denominazione di origine
controllata  e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e  garantita dei vini «Chianti» in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  disciplinare  di  produzione della Denominazione di Origine
Controllata  e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con
decreto  ministeriale  10  marzo  2003,  e' sostituito per intero dal
testo   annesso   al   presente  decreto  le  cui  disposizioni  sono
applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.