IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  1  e  2,  del predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90, che dispone che, al fine di
consentire   il   pieno  rientro  dall'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della  Commissione  di  valutazione  di  impatto ambientale in data 9
febbraio  2005,  fatte  salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle  concernenti  le  implementazioni  impiantistiche migliorative
contenute  nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi  previsti,  sono  autorizzati,  presso  il  termovalorizzatore di
Acerra,  il  conferimento  ed  il  trattamento  dei  rifiuti aventi i
seguenti   codici   CER:   19.05.01;  19.05.03;  19.12.12;  19.12.10;
20.03.01;  20.03.99,  per  un  quantitativo massimo complessivo annuo
pari  a  600.000  tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto  conto  del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale,  nonche'  della  consultazione  gia'  intervenuta  con la
popolazione    interessata,    e'    autorizzato    l'esercizio   del
termovalorizzatore  di  Acerra,  fatti  salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  6-bis,  comma  4,  del  predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  che  dispone l'obbligo del
completamento  del  termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia'
affidatarie  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  nella regione
Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004,  n.  3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009 e
n. 3770/2009;
  Visto  il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario   del  Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti  in
Campania,  ex  art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici
denominati   «Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione  integrata
ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini
funzionali  all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di
Acerra  e  contenenti  prescrizioni  volte a dare compiuta attuazione
alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3745/2009,  che
stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento,
di  esercizio  provvisorio  nelle  fasi  di collaudo e di esercizio a
regime  dell'impianto  di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata
con   le  prescrizioni  di  cui  agli  elaborati  tecnici  denominati
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano  di  monitoraggio  e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di  Acerra, ed
adottati  con  il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del  Soggetto  Vicario  del  Sottosegretario  di  Stato all'emergenza
rifiuti in Campania;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3770/2009, che autorizza
la  proroga  della  durata della fase 1 di avviamento delle linee del
termovalorizzatore  di  Acerra,  cosi'  come  definita nell'elaborato
tecnico   «Contenuti   e   modalita'   dell'autorizzazione  integrata
ambientale», adottato con il sopra citato provvedimento n. 44 in data
26  febbraio 2009 del Soggetto Vicario, nel rispetto della tempistica
totale  autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e cio' allo scopo
di allineare le fasi di inizializzazione e di funzionamento delle tre
linee  di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra,
si'  da  verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera
in  condizioni  di  combustione  continua  dei  rifiuti in termini di
rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della salute
pubblica e dell'ambiente;
  Vista  la  nota  in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal
Direttore  dei  lavori  e  dal  Responsabile  del procedimento per il
termovalorizzatore  di  Acerra,  nella  quale  si  evidenziano talune
situazioni  di  «fuori servizio» verificatesi nel corso della fase di
avviamento dell'impianto e causate da alcune disfunzioni di carattere
elettromeccanico  che,  pur  insuscettibili di determinare effetti in
ambito   ambientale,   igienico-sanitario  ovvero  della  salute  dei
lavoratori, riguardo ai livelli delle emissioni dell'impianto, hanno,
tuttavia,   pregiudicato   il   «funzionamento   in   continuo»   del
termovalorizzatore,  non  consentendo  il compiuto espletamento delle
previste  operazioni  di  messa  a  punto  e  taratura  delle singole
componenti elettromeccaniche dell'impianto in rassegna;
  Vista,  in  particolare,  la  citata  nota  in data 24 giugno 2009,
redatta  congiuntamente  dal  Direttore dei lavori e dal Responsabile
del  procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in
cui  si valuta urgente ed indifferibile il compimento di una serie di
interventi  da  operarsi  sull'impianto,  volti  ad  ottimizzarne  la
funzionalita', assicurandone, parimenti, l'indispensabile continuita'
di  esercizio  e  di funzionamento, propedeutica alle successive fasi
previste  negli  elaborati  tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione  integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e
controllo»,  adottati  con  il  citato provvedimento n. 44 in data 26
febbraio  2009  del  Soggetto  Vicario  del  Sottosegretario di Stato
all'emergenza rifiuti in Campania;
  Tenuto  conto  che,  sulla  base  dei  riscontri  effettuati  dalla
Struttura  del  Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti in
Campania,  si  sono  potute  condividere  le  valutazioni operate dal
Direttore  dei  lavori  e  dal  Responsabile  del procedimento per il
termovalorizzatore   di   Acerra,   nell'ottica  di  addivenire,  con
l'occorrente  tempestivita',  alla  messa  a  punto dell'impianto, in
termini  coerenti  con  quanto  disposto nei citati elaborati tecnici
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano  di  monitoraggio  e  controllo»,  nel rigoroso rispetto della
vigente  normativa  in materia ambientale, igienico-sanitaria e della
salute dei lavoratori;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Allo  scopo  di garantire, nell'ambito della fase di avviamento
del   termovalorizzatore   di  Acerra,  l'utile  conseguimento  degli
obiettivi  di  corretta  taratura  e  di messa a punto dell'impianto,
assicurandone   l'indispensabile   «funzionamento  in  continuo»,  e'
autorizzata,  senza  oneri  a  carico dell'Erario e ferma la facolta'
della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in
Campania  di  agire,  se  del  caso,  in via sostitutiva ed in danno,
l'esecuzione,  in  termini di somma urgenza, dei necessari interventi
volti  ad ovviare alle carenze di carattere elettromeccanico comunque
accertate,  e  riguardanti  i  sottosistemi  ausiliari dell'impianto,
afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia,
ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie.