IL DIRETTORE REGIONALE
                              del Lazio

  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli Uffici finanziari;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  n.  1390 del 28
dicembre  2000,  registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000,
registro  n.  5  Finanze,  foglio  n. 278, con cui a decorrere dal 1°
gennaio  2001  e'  stata  resa  esecutiva  l'Agenzia  del territorio,
prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancata  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare  che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001,  prot.  R/16123,  che  individua  nella Direzione regionale, la
struttura  competente  ad  adottare i decreti di mancato o irregolare
funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;
  Vista  la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26
febbraio   2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del  territorio  dispone
l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle
direzioni compartimentali;
  Vista   la   nota  dell'11  giugno  2009  con  la  quale  l'Ufficio
provinciale  di  Roma ha comunicato che il giorno 4 giugno 2009 si e'
verificato   irregolare/mancato   funzionamento   del   Servizio   di
pubblicita'  immobiliare  - circoscrizione di RM1-RM2 Civitavecchia e
Velletri;
  Vista  la  nota  del 4 giugno delle ore 12.14 dell'AG T DC PSI Area
gestione  operativa  dove  si  segnala  che  il problema che inibisce
l'applicazione   Conservatoria  web  e'  di  natura  generalizzata  e
interessa tutti gli Uffici;
  Vista  la  nota  prot. n. 6441 della Direzione regionale del Lazio,
inviata  all'Ufficio  del Garante del contribuente ai sensi dell'art.
10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
  Vista la nota n. 614 del 17 giugno 2009 con la quale il Garante del
contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio provinciale di Roma;
                             Determina:

  Il   periodo   di  mancato/irregolare  funzionamento  del  Servizio
immobiliare del sotto indicato Ufficio e' accertato come segue:
   il  giorno  4  giugno 2009 il mancato/irregolare funzionamento del
Servizio  di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma
circ.ne Rm1 - Rm2 Civitavecchia e Velletri;
   regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale Roma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 2009
                                     Il direttore regionale: Molinari