IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la  legge  del 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi
per Roma, capitale della Repubblica»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  ottobre  2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo
svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della
provincia di Roma;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
giugno  2007,  concernente  l'estensione  al territorio della regione
Lazio  della  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio della
provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489
del   29   dicembre   2005,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo
svolgimento  nel  territorio  della provincia di Roma dei mondiali di
nuoto  "Roma  2009"»  ed  in  particolare l'art. 1, con riguardo agli
effetti   dell'approvazione   degli   interventi   sulla   disciplina
urbanistica   vigente   nel   territorio  e  l'art.  5  che,  per  il
completamento  delle  opere,  consente  al  Commissario  delegato  di
derogare a tutte le disposizioni ivi indicate, tra le quali l'art. 14
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
concernente i limiti all'esercizio del potere comunale di deroga agli
strumenti urbanistici;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508
del  6  aprile  2006,  e in particolare l'art. 10, che apporta alcune
modifiche  e  integrazioni  all'art.  1 della precedente ordinanza di
protezione civile n. 3489 del 29 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597
del  15  giugno  2007,  ed in particolare l'art. 3 che apporta alcune
modifiche  ed  integrazioni  all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 3489 del 2005, al fine di accelerare
l'espletamento  delle  necessarie  iniziative  alla realizzazione dei
Campionati mondiali di nuoto;
  Vista  la  nota  del  Consigliere  giuridico  della  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, prot.
DPG/CG/0012506  del 1° marzo 2007, concernente la possibilita' per il
Commissario  delegato  di  derogare  alla  disciplina urbanistica del
comune di Roma;
  Visto  il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato 9 giugno 2009
prot. n. 180418, nella parte in cui si ritiene che i poteri di deroga
del  Commissario  delegato  non  trovano  limiti  nella  disposizione
dell'art.  14  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 sulla deroga agli strumenti urbanistici, e che pertanto tali
poteri  possono  riguardare  anche  la  destinazione  di  zona, ferma
restando  la  necessita'  di inserire gli interventi stessi nel piano
delle  opere  approvato dal Commissario delegato avente effetto anche
di variante agli strumenti urbanistici;
  Ritenuta,  in particolare, la necessita' e l'urgenza di velocizzare
la  procedura  per  l'emanazione  dei  provvedimenti  del Commissario
delegato  e la conseguente messa in attivita' degli impianti natatori
e  relative  pertinenze  richiesti  dalla Federazione internazionale,
atteso l'imminente inizio del «grande evento»;
  Ritenuto   che   puo'   pertanto   escludersi   la  necessita'  del
coinvolgimento dell'ente locale, espresso nelle forme dell'intesa con
l'assessore  all'urbanistica  e  del  conforme  parere  della  giunta
comunale,  relativamente  a  quegli  interventi in ordine ai quali la
deroga,  anche rispetto alle previsioni urbanistiche e al regolamento
edilizio  del  comune  di Roma previgenti alla variante apportata dal
piano  delle  opere straordinarie approvato dal Commissario delegato,
non esorbita dai limiti ordinariamente assentibili ai sensi dell'art.
14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
  Ritenuto  che  va  invece  ribadita la necessita' di coinvolgimento
dell'ente locale, mediante intesa con l'assessore all'urbanistica del
comune  di  Roma  ovvero  mediante  il  parere  conforme della giunta
comunale,  per  gli  altri  interventi  in cui la deroga disposta dal
Commissario  delegato,  in  base  ai  suoi  poteri straordinari, alle
previgenti previsioni urbanistiche e del regolamento edilizio, eccede
i  limiti  ordinariamente  posti  dall'art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001;
  Ritenuto,   peraltro,  di  specificare  che  tutti  gli  interventi
autorizzati   dal   Commissario   delegato,  anche  se  d'intesa  con
l'assessore  all'urbanistica  del  comune  di  Roma  o  con il parere
conforme della giunta comunale, devono essere conformi al piano delle
opere  e  degli interventi pubblici e privati occorrenti e funzionali
allo  svolgimento  del  «grande  evento»,  approvato  dal Commissario
delegato  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre
2005,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, risultando percio'
conformi  agli  strumenti  urbanistici  e al regolamento edilizio del
comune  di  Roma  in atto vigenti come risultanti dalla variante loro
apportata  dall'approvazione  commissariale del predetto piano, e che
non  possono  in  alcun  caso  essere effettuati in deroga alle norme
igieniche, sanitarie e di sicurezza;
  Rilevato  che  con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   n.   3489/2005  il  Commissario  delegato  e'  stato
autorizzato  a  derogare,  tra l'altro, agli articoli 21, 22, 23, 25,
26,  27,  28,  146, 147, 150 e 152 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  22,  e ritenuta, pertanto, l'opportunita' di precisare che
gli   atti   di   assenso  dello  stesso  Commissario  delegato  alla
realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi  pubblici e privati
occorrenti  e funzionali allo svolgimento del «grande evento» tengono
luogo  delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del citato
decreto legislativo n. 22/2004;
  Ritenuto,  infine,  di  ulteriormente  specificare  che gli atti di
assenso  di  competenza dell'ente locale, ove necessari in aggiunta a
quello  commissariale, possono essere rilasciati in qualsiasi momento
della   procedura   straordinaria   disciplinata  dall'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3489/2005, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  dunque  anche  in  corso  d'opera  e
successivamente agli atti autorizzativi di competenza del Commissario
delegato;  nonche'  che i necessari atti di assenso tengono luogo del
permesso  di  costruire  e  pertanto, ove sopravvenuti, producono gli
effetti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001;
  D'intesa con la regione Lazio;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  All'art.  1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, cosi' come
modificata  dall'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3597  del 15 giugno 2007, dopo le parole «il piano
delle  opere  e  degli  interventi»,  sono  inserite  le seguenti: «,
pubblici e privati,».
  2.  All'art. 1, comma 2, lettera aa), dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, cosi' come
modificata  dall'art.  10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, e dall'art. 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007,
sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Si  prescinde dall'intesa con
l'assessore  all'urbanistica  e  dal  parere della Giunta comunale di
Roma  relativamente  agli  interventi  per  i  quali  la  deroga alle
previgenti   previsioni  urbanistiche  e  al  previgente  regolamento
edilizio  e'  contenuta entro i limiti consentiti dall'art. 14, comma
3,  del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380.  In ogni caso tutti gli interventi pubblici e privati realizzati
devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali risultanti
dalla  variante  approvata ai sensi della precedente lettera a) e non
possono essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e
di  sicurezza. L'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di
Roma  o  il  parere  conforme  della  Giunta comunale, ove necessari,
possono  intervenire  in qualsiasi momento, a prescindere dallo stato
di  avanzamento degli interventi assentiti dal Commissario delegato o
anche   dall'avvenuta   realizzazione  degli  stessi.  L'assenso  del
Commissario  delegato  e,  ove  necessari,  l'intesa  con l'assessore
all'urbanistica  o  il conforme parere della Giunta comunale di Roma,
tengono  luogo  del  permesso  di  costruire,  con gli effetti di cui
all'art.  45,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  380/2001.  L'assenso  del  Commissario delegato tiene
altresi'  luogo  delle  autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
  La  presente  ordinanza  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi