IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
               Dipartimento del tesoro - Direzione II

  Visto  il  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza  locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   22,  comma  2,  del  predetto
decreto-legge,  il quale prevede che il Ministro del tesoro determina
periodicamente,  con  proprio  decreto, le condizioni massime o altre
modalita'   applicabili  ai  mutui  da  concedere  agli  enti  locali
territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
  Visto  il  decreto del 30 dicembre 2005, con cui sono state fissate
le  condizioni  massime  applicabili  ai  mutui suindicati, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni ed il parametro
per  la  determinazione  del  tasso fisso, di cui al predetto decreto
ministeriale  30  dicembre  2005, facendo riferimento a rendimenti di
mercato  rappresentativi  del  costo  di  finanziamento dello Stato e
fissando  nuovi  livelli  massimi piu' rappresentativi dei livelli di
mercato;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  I  mutui  contratti,  ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2
marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
aprile  1989,  n.  144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1,
del   decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico
sull'ordinamento  degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a
tasso variabile.