IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Garda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda"; Visto il parere favorevole espresso dalle regioni Lombardia e Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, e' modificato come specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.