IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
ed  integrazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2007) ed in
particolare  l'art.  1,  comma  526,  della  predetta  legge il quale
prevede  che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo  ivi  compresi  i  Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse le Agenzie
fiscali,  gli  enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'art.  70  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  possono
procedere  nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente  corrispondente  ad  una spesa pari al 40% di quella
relativa    alle    cessazioni    avvenute   nell'anno   2007,   alla
stabilizzazione  del rapporto di lavoro del personale in possesso dei
requisiti di cui al comma 519;
  Visto  l'art.  1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che  prevede la stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale  in  servizio  a  tempo  determinato da almeno tre anni,
anche  non  continuativi,  o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che   sia   stato   in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da  norme  di  legge,  prevedendo,  inoltre,  che  alle iniziative di
stabilizzazione  del  personale  assunto a tempo determinato mediante
procedure  diverse  si  provvede  previo  esperimento delle procedure
selettive;  e  che  le  amministrazioni  continuano  ad avvalersi del
personale  in  possesso  dei  requisiti  prescritti dal citato comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono  autorizzate  secondo  le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del   decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni,  previa  richiesta  delle amministrazioni interessate,
corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed il particolare
l'art.  41,  comma  2,  il quale prevede che il termine per procedere
alle   stabilizzazioni   di   personale   relative   alle  cessazioni
verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui  all'art. 1, comma 526, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive modificazioni, e'
prorogato  al  30  giugno  2009  e le relative autorizzazioni possono
essere  concesse  entro il 31 marzo 2009, nonche' il successivo comma
10  che  differisce  al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte
dei  Ministeri  degli  atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del gia' citato decreto-legge n. 112
del  2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla
riduzione  delle  dotazioni  organiche con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, concernente
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai
commi  4  e  6,  che  le  funzioni gia' attribuite al Ministero della
solidarieta'  sociale,  fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del
Ministero   della   salute,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali  e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, concernente
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, al
comma  2,  che  le funzioni gia attribuite al Ministero del commercio
internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale,  sono  trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed
al  comma 7 che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico;
  Vista la nota del Consiglio di Stato prot. n. 3506 dell'11 febbraio
2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione
alla  stabilizzazione di n. 6 unita' di personale, di cui n. 5 unita'
appartenenti  all'area I - F1, e n. 1 unita' appartenente all'area II
-  F3, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art.
1,   della   predetta   legge   n.  296  del  2006,  dando  analitica
dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute nell'anno precedente e dei
relativi oneri;
  Vista  la  nota  del  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle
politiche sociali prot. n. 6948 del 27 febbraio 2009, con la quale la
predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione
di  n.  29  unita' di personale - B2, ai sensi del combinato disposto
dei  commi  526  e  536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del
2006,   dando   analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 23492
del 17 novembre 2008, con la quale la predetta amministrazione chiede
l'autorizzazione  alla  stabilizzazione di n. 2 unita' di personale -
C1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1,
della  predetta  legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Vista  la  nota dell'INPS prot. n. 25990 del 21 ottobre 2008 con la
quale   la  predetta  amministrazione  chiede  l'autorizzazione  alla
stabilizzazione  di n. 34 unita' di personale, di cui n. 11 C1, n. 17
B2  e  n.  6 B1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536,
dell'art.  1,  della  predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica
dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute nell'anno precedente e dei
relativi oneri;
  Vista  la  nota  dell'INAIL  prot.  n. 3626 del 2 marzo 2009 con la
quale   la  predetta  amministrazione  chiede  l'autorizzazione  alla
stabilizzazione  di n. 17 unita' di personale, di cui n. 1 B1 e n. 16
C1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1,
della  predetta  legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Considerato  che  l'onere  previsto per le assunzioni non supera le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
  Ritenuto  di  accogliere  l'urgenza  rappresentata  di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Fermo  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  che  segue possono
procedere,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dei commi 526 e 536,
dell'art.  1,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a
tempo  indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione
delle  unita'  specificate  e  per  un onere pari a quello indicato a
fianco di ciascuna amministrazione.

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   2.  Le  assunzioni  di  personale di cui al comma 1 possono essere
effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2009.
   3.  L'  Amministrazione  di  cui al comma 1 e' tenuta, entro e non
oltre   il  31  dicembre  2009,  a  trasmettere,  per  le  necessarie
verifiche,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica,
   Ufficio  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente
da  sostenere.  A completamento delle procedure di stabilizzazione va
altresi'  fornita  da  parte  del  predetto  Ministero dello sviluppo
economico dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
   4.  All'onere  derivante  dalle  assunzioni  di  cui al comma 1 si
provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei pertinenti capitoli
dello  stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro della
salute  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dello sviluppo
economico   e  dei  bilanci  del  Consiglio  di  Stato,  dell'INPS  e
dell'INAIL.
   Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 19 marzo 2009
                                          p. Il Presidente
                                     del Consiglio dei Ministri
                          il Ministro per la pubblica amministrazione
                                          e l'innovazione
                                              Brunetta

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 6, foglio n. 375