IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, relativo allo stato di emergenza e ai conseguenti poteri di ordinanza; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'art. 193; Vista l'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, concernente istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2008-2009; Vista l'ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 1; Visti il decreto ministeriale n. 3542 del 15 aprile 2009 ed il decreto ministeriale n. 1008 del 17 aprile 2009 concernenti disposizioni riguardanti la ripresa del servizio per il personale scolastico dopo i noti eventi sismici; Visto il decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009, concernente disposizioni relative, in particolare, allo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici; Visto il decreto 16 aprile 2009, n. 3 del commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009; Ritenuto che la situazione contingente venutasi a creare per effetto del predetto evento tellurico e, in particolare, la pesante incidenza che lo stesso ha avuto sull'andamento dell'anno scolastico in conseguenza dei gravi danni arrecati alla maggior parte degli edifici scolastici, dichiarati in tutto o in parte inagibili con conseguente impossibilita' di consentire ai discenti la frequenza delle lezioni per tutto il periodo programmato, rendono necessario procedere all'assunzione di norme concernenti specificamente l'effettuazione degli scrutini e degli esami al termine del corrente anno scolastico riguardanti alunni e candidati esterni della regione Abruzzo che non abbiano potuto completare il loro regolare percorso scolastico a causa degli eventi sismici; Ordina: Art. 1. Destinatari delle disposizioni speciali 1. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, relativi all'anno scolastico 2008/2009, si applicano le norme della presente ordinanza agli alunni delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni terremotati della provincia dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 (ed eventuali successive integrazioni) e comunque agli alunni delle scuole dei comuni i cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del sisma dalle competenti autorita', non hanno consentito il regolare svolgimento dell'anno scolastico.