IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  24  febbraio  1992, n. 225, art. 5, relativo allo
stato di emergenza e ai conseguenti poteri di ordinanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e,  in
particolare, l'art. 193;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  8 aprile 2009, n. 40, concernente
istruzioni  e  modalita' organizzative e operative per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  di  secondo  grado nelle scuole statali e non statali per
l'anno scolastico 2008-2009;
  Vista  l'ordinanza  Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009, concernente disposizioni urgenti conseguenti agli eventi
sismici  che  hanno  colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni
della  regione  Abruzzo  il  giorno  6 aprile 2009 e, in particolare,
l'art. 13, comma 1;
  Visti  il  decreto  ministeriale  n.  3542 del 15 aprile 2009 ed il
decreto   ministeriale   n.  1008  del  17  aprile  2009  concernenti
disposizioni  riguardanti  la  ripresa  del servizio per il personale
scolastico dopo i noti eventi sismici;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  3543  del  15  aprile  2009,
concernente  disposizioni  relative, in particolare, allo svolgimento
delle  lezioni  per  gli  alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e
negli  altri  comuni  della  regione  Abruzzo  colpiti  dagli  eventi
sismici;
  Visto  il  decreto 16 aprile 2009, n. 3 del commissario delegato ai
sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009;
  Ritenuto  che  la  situazione  contingente  venutasi  a  creare per
effetto  del  predetto evento tellurico e, in particolare, la pesante
incidenza  che lo stesso ha avuto sull'andamento dell'anno scolastico
in  conseguenza  dei  gravi  danni  arrecati alla maggior parte degli
edifici  scolastici,  dichiarati  in  tutto  o in parte inagibili con
conseguente  impossibilita'  di  consentire  ai discenti la frequenza
delle  lezioni  per  tutto il periodo programmato, rendono necessario
procedere   all'assunzione   di   norme   concernenti  specificamente
l'effettuazione  degli scrutini e degli esami al termine del corrente
anno  scolastico riguardanti alunni e candidati esterni della regione
Abruzzo  che  non abbiano potuto completare il loro regolare percorso
scolastico a causa degli eventi sismici;
                               Ordina:


                               Art. 1.


               Destinatari delle disposizioni speciali


  1.  Per  lo  svolgimento  degli  scrutini  e  degli esami, relativi
all'anno  scolastico  2008/2009, si applicano le norme della presente
ordinanza  agli  alunni delle scuole primarie e secondarie, statali e
paritarie  (compresi  i  Centri  territoriali  permanenti) dei comuni
terremotati  della provincia dell'Aquila e degli altri comuni colpiti
dal  sisma  di  cui  al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 (ed eventuali
successive  integrazioni)  e  comunque  agli  alunni delle scuole dei
comuni  i  cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del
sisma  dalle  competenti  autorita', non hanno consentito il regolare
svolgimento dell'anno scolastico.