IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 119 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali», e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  4  febbraio  2005,  n.  11, «Norme generali sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli  obblighi  comunitari»,  e
successive modificazioni;
  Vista  la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia  di  federalismo  fiscale,  in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»  e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'istituzione,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

                              Decreta:


                               Art. 1.
Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
                         federalismo fiscale


  1.  E'  istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
la  Commissione  tecnica  paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale  (d'ora  in  avanti: Commissione), quale sede di condivisione
delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie.
  2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle
amministrazioni  statali,  regionali  e  locali previsto dall'art. 4,
comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42:
   a)  promuove  la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita'
necessarie   per   soddisfare   gli  eventuali  ulteriori  fabbisogni
informativi;
   b)  svolge  attivita'  consultiva per il riordino dell'ordinamento
finanziario  di  Comuni,  Province,  Citta' metropolitane e Regioni e
delle relazioni finanziarie intergovernative;
   c)   trasmette  informazioni  e  dati  alle  Camere,  ai  Consigli
regionali  e  delle  province  autonome,  su richiesta di ciascuno di
essi.