IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 119 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e successive modificazioni; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e successive modificazioni; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; Decreta: Art. 1. Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale 1. E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti: Commissione), quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. 2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42: a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi; b) svolge attivita' consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative; c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.