All'articolo 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   «6.  Con  regolamento  approvato  dall'Ufficio  di Presidenza sono
istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da
deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui
alla lettera  f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza
non possono fare parte di tali organi».

  Dopo l'articolo 153-bis e' aggiunto il seguente:
   «Art. 153-
   ter. -
1.  Le  modifiche  approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in
vigore  il  giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
  All'articolo 154, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
   «8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del
comma  3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni
contenute  nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla
data  di  entrata  in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo
12».

                                                  Il Presidente: Fini

                              LAVORI PREPARATORI


          (Documento II, n. 13)
             Presentato  dalla Giunta per il Regolamento il 16 giugno
          2009  a  seguito dell'esame della proposta di modificazione
          al  Regolamento  doc. II, n. 11, di iniziativa dei deputati
          Leone  ed  altri,  svoltosi in pari data presso la medesima
          Giunta.
             Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 6 luglio 2009;
          riformulato  dalla Giunta nella seduta del 7 luglio 2009 ed
          approvato in pari data dall'Assemblea.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto al
          solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni
          modificate,  delle  quali  restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia.
          Nota alla deliberazione:
             Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei
          deputati,  quale  risulta  a  seguito  delle  modificazioni
          approvate  dall'Assemblea  nella  seduta del 7 luglio 2009,
          sopra riportate, e' il seguente:
             «Art.  12.  -  1.  Il  Presidente  della  Camera convoca
          l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
             2.  L'Ufficio  di  Presidenza  delibera  il  progetto di
          bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera
          predisposti   dai  Questori;  decide  i  ricorsi  circa  la
          costituzione  o la prima convocazione dei Gruppi, nonche' i
          ricorsi  dei  Gruppi  sulla  composizione delle Commissioni
          parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della
          Camera   e  vigila  sul  suo  funzionamento  attraverso  un
          apposito comitato.
             3.  L'Ufficio  di  Presidenza  adotta i regolamenti e le
          altre norme concernenti:
              a)  le condizioni e le modalita' per l'ammissione degli
          estranei nella sede della Camera;
              b) l'amministrazione e la contabilita' interna;
              c)  l'ordinamento  degli  uffici  e  i  compiti ad essi
          attribuiti,   strumentali   all'esercizio   delle  funzioni
          parlamentari;
              d)  lo  stato  giuridico, il trattamento economico e di
          quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi
          compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
              e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla
          Camera    di   attivita'   non   direttamente   strumentali
          all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonche' i doveri
          di  riservatezza  e  gli altri obblighi alla cui osservanza
          tali  soggetti  sono  tenuti, anche nei confronti di organi
          estranei alla Camera;
              f)  i  ricorsi  nelle  materie  di cui alla lettera d),
          nonche' i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata
          da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di
          amministrazione della Camera medesima.
             4.  L'Ufficio  di  Presidenza  nomina,  su  proposta del
          Presidente, il Segretario generale della Camera.
             5.  Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza
          ai  sensi  dei  commi  3  e  4 sono rese esecutive mediante
          decreti del Presidente della Camera.
             6.Con  regolamento  approvato dall'Ufficio di Presidenza
          sono  istituiti  gli  organi  interni di primo e di secondo
          grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via
          esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I
          componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  non  possono fare
          parte di tali organi.
             7.   L'Ufficio  di  Presidenza,  convocato  il  deputato
          interessato,  decide sulle sanzioni proposte dal Presidente
          nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
             8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene
          rinnovata  la  Camera, fino alla prima riunione della nuova
          Assemblea».
             «Art.  153-ter. - 1. Le modifiche approvate dalla Camera
          il  7  luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a
          quello  della  loro  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica».
             «Art.  154.  - 1. In via transitoria non si applicano al
          procedimento    di   conversione   dei   decreti-legge   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  7,  8,  9,  10,  11  e 12
          dell'articolo  24;  i  disegni  di legge di conversione dei
          decreti-legge  sono inseriti nel programma e nel calendario
          dei  lavori  tenendo  conto  dei  criteri di cui al comma 3
          dell'articolo  24 e sono esaminati secondo quanto previsto,
          in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
             2.  In  via  transitoria  e fino all'approvazione di una
          nuova  disciplina  della  questione di fiducia, l'eventuale
          posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame
          di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra
          i  Gruppi,  il decorso dei tempi previsti dal calendario in
          vigore,  che riprendono a decorrere dopo la votazione della
          questione stessa.
             3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale
          previsti  dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1,
          si  applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in
          vigore alla data del 31 dicembre 1997.
             4.   Entro   il  31  gennaio  1999,  la  Giunta  per  il
          Regolamento    presenta    all'Assemblea    una   relazione
          sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.
             4-bis.  Entro  il  31  dicembre  2000,  la Giunta per il
          Regolamento  e  il  Comitato per la legislazione presentano
          congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli
          16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
             5.  La Commissione speciale per le politiche comunitarie
          costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione
          di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo
          rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma
          5,  alla  Commissione  non  si applica il divieto di cui al
          primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.
             6.  Le  disposizioni  dell'articolo  102,  comma  3,  si
          applicano   ai  progetti  di  legge  assegnati  dalla  data
          dell'entrata in vigore di esse.
             7.  La  disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non
          si  applica  ai  Segretari eletti precedentemente alla data
          della sua entrata in vigore.
             8.  In  via  transitoria, fino all'entrata in vigore del
          regolamento  di  cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di
          cui  alla  lettera  f)del  comma  3  dell'articolo  12 sono
          definiti   sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nei
          regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data
          di   entrata   in   vigore   della  modifica  del  comma  6
          dell'articolo 12
          ».