IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto il decreto 24 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  (serie  generale) n. 237 dell'11 ottobre
2007  con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di
Arezzo,  ubicato in Arezzo, Viale Maginardo n. 1 e' stato autorizzato
al  rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore oleicolo, per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
  Vista  la  nota  del  10  giugno  2009  con  la  quale  il predetto
laboratorio  ha  comunicato che in seguito a nuove disposizioni della
propria  Direzione generale, chiede la sospensione della sopra citata
autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore oleicolo;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca del predetto
provvedimento;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'autorizzazione  concessa  con  decreto  24 marzo 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)
n.  237  dell'11  ottobre  2007  al  laboratorio ARPAT - Dipartimento
provinciale  di  Arezzo,  ubicato  in  Arezzo, Viale Maginardo n. 1 a
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per
l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, e' revocata.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo