LA  COMMISSIONE  DI  GARANZIA  PER  L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
   SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  Vista  la  nota  in  data  7  gennaio 2009 (pervenuta il 13 gennaio
2009),  con  la  quale ENAV s.p.a. ha trasmesso il verbale di accordo
recante   modifiche   alle  procedure  per  la  regolamentazione  dei
conflitti  e,  in  particolare,  alle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra ENAV s.p.a. e
le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT CISAL AV, ASSIVOLO QUADRI, COBAS,
ANPAC, UP, SACTA, UGLT;
  Rilevato che in detto Accordo:
   a)  si  disciplina  piu' analiticamente (in particolare per quanto
riguarda  i  termini)  la procedura di raffreddamento e conciliazione
delle  controversi  collettive  con previsione che ben puo' inserirsi
apportando   le  necessarie  integrazioni  nella  disciplina  vigente
(Deliberazione n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  10  agosto  2001,  n. 185 recante la Regolamentazione
provvisoria  delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di
cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, nel settore del trasporto
aereo);
   b)  si  prevede  l'istituzione  di  un  «Comitato  dei Saggi», che
dovrebbe  intervenire «in caso di mancato accordo nel secondo livello
di conciliazione»;
  Rilevato  che  l'ENAV,  con  nota  del 25 maggio 2009 (pervenuta in
Commissione  in  pari  data) e le OO.SS., in sede di audizione del 23
aprile  e  del  18 giugno 2009, hanno precisato che l'istituzione del
suddetto   «Comitato   dei  Saggi»  non  attiene  alle  procedure  di
raffreddamento  e  conciliazione  previste  dalla legge n. 146/1990 e
successive modifiche;
   Ritenuto  pertanto che la valutazione di idoneita' dell'Accordo va
operata  con  riferimento soltanto alla parte relativa alle procedure
di   raffreddamento   e   conciliazione   (artt.   30   e   31  della
Regolamentazione  provvisoria del Trasporto Aereo), con esclusione di
quella di cui alla lettera b) sopra indicata;

                              Delibera:

di   valutare   positivamente   l'idoneita dell'Accordo   in   esame,
precisando  che  il  medesimo  riguarda  soltanto  i dipendenti della
societa'  ENAV  e che per tutto quello non espressamente previsto dal
citato  Accordo rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione
provvisoria  del  settore del trasporto aereo (Deliberazione n. 01/92
del 19 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
2001, n. 185);
  Dispone  la  trasmissione  della presente delibera ad ENAV s.p.a. e
alle OO.SS., al Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonche' ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'art.  13  lett.  n)  della legge n. 146/1990 e successive
modificazioni;
  Dispone   inoltre   la  pubblicazione  della  presente  delibera  e
dell'Accordo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito   internet   della   Commissione   con   nota   in   calce  alla
Regolamentazione  del  Trasporto Aereo (Deliberazione n. 01/92 del 19
luglio  2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2001, n.
185).
   Roma, 25 giugno 2009
                                               Il presidente: Martone