IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145
del  23  giugno  1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  gli  articoli  21-quater e 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del 31  luglio  2008,  concernenti  i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Preso  atto  che, ad opera dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale  del  Piemonte e con la partecipazione di funzionari degli
enti  interessati (regione Piemonte, AA.SS.LL. n. 11 e 13 di Vercelli
e  Novara  e NAS Carabinieri di Torino), e' stato concordato un piano
pluriennale  di  interventi di sorveglianza sul territorio al fine di
monitorare  l'impiego massivo e la conseguente ricaduta ambientale di
fitofarmaci in agricoltura;
  Tenuto  conto  che,  a  seguito  di  dette  indagini,  sono  emerse
irregolarita' a carico dalle imprese Conas S.r.l. e Simar S.r.l., con
sede  legale  rispettivamente  a  Milano  -  Via  Concordia n. 15 e a
Garlasco  (Pavia)  -Vicolo  della  Tromba  n. 15; in particolare sono
state riscontrate divergenze (dettagliatamente indicate nella nota n.
1/83-33-2007  del 2 settembre 2008 del Comando dei Carabinieri per la
tutela  della  salute  NAS  -  Nucleo antisofisticazioni e sanita' di
Torino) tra quanto autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali  e quanto concretamente attuato da dette
imprese,  in  merito  alle quali e' in corso anche un accertamento da
parte dell'Autorita' giudiziaria penale;
  Tenuto  conto  che  i  prodotti fitosanitari, di seguito riportati,
sono   risultati   (ex   rapporto  NAS)  difformi  per  composizione,
etichettatura   o   commercializzazione  rispetto  alle  prescrizioni
previste dai rispettivi decreti di autorizzazione rilasciati ai sensi
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194 e decreto legislativo del
14 marzo 2003, n. 65:
   Benil  60  DF  registrato  al  n.  11608 a nome dell'impresa Conas
S.r.l. in data 20 febbraio 2003;
   Mancos  registrato al n. 11906 a nome dell'impresa Conas S.r.l. in
data 17 febbraio 2004;
   Dixil  25  FL  registrato  al  n.  11667 a nome dell'impresa Conas
S.r.l. in data 7 maggio 2003;
   Propil  35 registrato al n. 12082 a nome dell'impresa Conas S.r.l.
in data 11 maggio 2004;
   Propil  80  DF  registrato  al  n. 12913 a nome dell'impresa Conas
S.r.l. in data 18 gennaio 2006;
   Propil  FL registrato al n. 11590 a nome dell'impresa Conas S.r.l.
in data 14 febbraio 2003;
   Beril  60  DF  registrato  al  n.  10090 a nome dell'impresa Simar
S.r.l. in data 13 luglio 1999;
   Sim  23 registrato al n. 11610 a nome dell'impresa Simar S.r.l. in
data 20 febbraio 2003;
   Oxaren  50  DF  registrato  al  n. 11203 a nome dell'impresa Simar
S.r.l. in data 5 febbraio 2002;
   Oxaren  FL  registrato al n. 9514 a nome dell'impresa Simar S.r.l.
in data 16 febbraio 1998;
   Propasim 35 registrato al n. 9520 a nome dell'impresa Simar S.r.l.
in data 16 febbraio 1998;
   Propasim  60  DF  registrato al n. 10313 a nome dell'impresa Simar
S.r.l. in data 3 febbraio 2000;
   Propasim  80  DF  registrato  al n. 9628 a nome dell'impresa Simar
S.r.l. in data 14 maggio 1998;
   Propasim  Flow  registrato  al  n.  9845 a nome dell'impresa Simar
S.r.l. in data 3 dicembre 1998.
  Vista  la nota n. 1/83-33-2007 del 2 settembre 2008 del Comando dei
Carabinieri    per    la   tutela   della   salute   NAS   -   Nucleo
Antisofisticazioni  e Sanita' di Torino relativa alla richiesta di un
provvedimento   di  revoca  delle  autorizzazioni  rilasciate  per  i
prodotti fitosanitari suindicati, a nome delle Imprese Conas S.r.l. e
Simar S.r.l.;
  Tenuto conto che per alcuni dei sopra citati prodotti fitosanitari,
cosi'  come  di  seguito indicati, sono gia' stati emanati, da questo
Ministero,    provvedimenti    di    revoca    delle   autorizzazioni
all'immissione in commercio dei pertinenti prodotti fitosanitari:
   Benil  60 DF registrato al n. 11608 e Beril 60 DF registrato al n.
10090 revocati con decreto dirigenziale 28 agosto 2008 in adeguamento
al  citato  Regolamento (CE) n. 396/2005 per i quali non era previsto
l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008;
   Propasim 35 registrato al n. 9520, Propasim 60 DF registrato al n.
10313,  Propasim  80  DF  registrato  al  n.  9628  e  Propasim  Flow
registrato  al  n.  9845 revocati dal 30 marzo 2009 con comunicato 25
marzo   2009   in   attuazione   della  decisione  della  Commissione
2008/769/CE  del  30  settembre  2008,  per  i  quali  l'utilizzo  e'
consentito fino al 30 marzo 2010;
  Preso  atto  che,  dai  risultati  riportati  nel  sopra richiamato
rapporto  NAS,  si  configura  a  causa  della  inottemperanza  delle
prescrizioni  dettate  dai  decreti  di  registrazione  uno  stato di
rischio per la salute pubblica, per l'operatore e per l'ambiente;
  Ritenuto che sono venute meno le condizioni di garanzia e sicurezza
poste  a  fondamento dei provvedimenti di autorizzazione dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi;
  Ritenuto   di  dover  procedere  alla  revoca  delle  registrazioni
relative  ai  prodotti fitosanitari indicati nel citato rapporto NAS,
le cui autorizzazioni sono ancora in vigore;
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in via cautelare, in attesa della
definizione del giudizio penale a carico delle Imprese Conas S.r.l. e
Simar S.r.l., alla sospensione delle autorizzazioni all'immissione in
commercio  e  all'impiego  anche degli altri prodotti fitosanitari di
cui  le  stesse  imprese  risultano  titolari,  dal  momento  che gli
elementi  a  supporto  della contestazione degli illeciti, per cui si
sta  procedendo  in sede penale, pongono la necessita' di intervenire
in via precauzionale;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Sono  revocate  a  partire  dalla  data  del  presente  decreto  le
autorizzazioni   dei   prodotti  fitosanitari  di  seguito  riportati
registrati  al  numero,  alla  data  e  a nome delle Imprese a fianco
indicati:

                    ---->  Vedere a pag. 23 <----

  Non   e'   previsto  alcun  periodo  di  commercializzazione  e  di
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  per i prodotti
fitosanitari di cui sopra.